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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
- connivenze e precedenti penali e di polizia a carico di funzionari e
dipendenti pubblici (utilizzando banche dati e atti delle Forze di polizia, ma
anche analisi di provvedimenti cautelari che hanno riguardato la criminalità
organizzata operante sul territorio di riferimento);
- indicazioni delle risultanze, nel rispetto del segreto d’indagine, di:
• denunce e esposti, firmati o anonimi, riguardanti irregolarità nella
gestione dell’ente ovvero nello svolgimento delle consultazioni elettorali;
• attività investigative condotte su soggetti o atti dell’ente locale con par-
ticolare riferimento al settore urbanistico, all’affidamento di lavori/servizi/for-
niture, al rilascio delle autorizzazioni commerciali e all’erogazione di sussidi e
contributi per manifestazioni ed eventi;
- considerazioni conclusive in cui, alla luce dello specifico contesto crimi-
nale di riferimento, spiegare perché gli elementi raccolti indicano un rischio
concreto di collegamento o condizionamento mafioso dell’ente.
4. La commissione d’indagine: costituzione e modalità di lavoro
a. Nomina e costituzione
Una volta che il Prefetto avrà chiesto ed ottenuto la delega del Ministro
dell’Interno all’esercizio dei poteri di accertamento ed accesso presso l’ente, ai
sensi dell’art. 2, comma 2 quater del D.L. n. 345 del 1991, procederà ad avviare
l’indagine amministrativa avvalendosi di una Commissione, composta da tre
funzionari della Pubblica Amministrazione. La scelta dei membri della
Commissione viene operata dal Prefetto ponderando con attenzione quali pro-
fessionalità inserire all’interno della terna commissariale in relazione alle critici-
tà emerse nel corso del monitoraggio. Quasi sempre, comunque, i membri ven-
gono tratti uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, uno della Forze di
polizia e uno tra funzionari tecnici.
La nomina avviene con decreto prefettizio, il quale stabilisce, tra l’altro, la
durata dell’incarico che, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., non può essere supe-
riore a tre mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di tre mesi,
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