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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    -  connivenze  e  precedenti  penali  e  di  polizia  a  carico  di  funzionari  e
               dipendenti pubblici (utilizzando banche dati e atti delle Forze di polizia, ma
               anche  analisi  di  provvedimenti  cautelari  che  hanno  riguardato  la  criminalità
               organizzata operante sul territorio di riferimento);
                    -  indicazioni delle risultanze, nel rispetto del segreto d’indagine, di:
                    •  denunce  e  esposti,  firmati  o  anonimi,  riguardanti  irregolarità  nella
               gestione dell’ente ovvero nello svolgimento delle consultazioni elettorali;
                    •  attività investigative condotte su soggetti o atti dell’ente locale con par-
               ticolare riferimento al settore urbanistico, all’affidamento di lavori/servizi/for-
               niture, al rilascio delle autorizzazioni commerciali e all’erogazione di sussidi e
               contributi per manifestazioni ed eventi;
                    -  considerazioni conclusive in cui, alla luce dello specifico contesto crimi-
               nale di riferimento, spiegare perché gli elementi raccolti indicano un rischio
               concreto di collegamento o condizionamento mafioso dell’ente.




               4. La commissione d’indagine: costituzione e modalità di lavoro


               a. Nomina e costituzione


                    Una volta che il Prefetto avrà chiesto ed ottenuto la delega del Ministro
               dell’Interno all’esercizio dei poteri di accertamento ed accesso presso l’ente, ai
               sensi dell’art. 2, comma 2 quater del D.L. n. 345 del 1991, procederà ad avviare
               l’indagine  amministrativa  avvalendosi  di  una  Commissione,  composta  da  tre
               funzionari  della  Pubblica  Amministrazione.  La  scelta  dei  membri  della
               Commissione viene operata dal Prefetto ponderando con attenzione quali pro-
               fessionalità inserire all’interno della terna commissariale in relazione alle critici-
               tà emerse nel corso del monitoraggio. Quasi sempre, comunque, i membri ven-
               gono tratti uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, uno della Forze di
               polizia e uno tra funzionari tecnici.
                    La nomina avviene con decreto prefettizio, il quale stabilisce, tra l’altro, la
               durata dell’incarico che, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., non può essere supe-
               riore a tre mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di tre mesi,

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