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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA


             b. Connivenze e procedimenti penali a carico di amministratori


                  In caso di connivenze accertate, la dimostrazione della potenziale devia-
             zione della gestione dell’ente da criteri di legalità risulta particolarmente agevo-
             lata. Ciò si evidenzia allorquando ad essere connivente è più di un amministra-
             tore. Casi ancor più emblematici sono quelli in cui a carico di uno o più ammi-
             nistratori venga constatata, anche relativamente al periodo antecedente l’elezio-
             ne, l’esistenza di procedimenti penali per reati di tipo mafioso o la sottoposizio-
             ne a misure di prevenzione quali indiziati di reati di tipo mafioso. L’accesso ed
             il relativo scioglimento sono inoltre divenuti quasi certi nelle realtà in cui gli
             amministratori vengono colpiti da misure cautelari nell’ambito di indagini per
             reati di criminalità organizzata.
                  Lo scioglimento, in tali frangenti, viene basato quasi esclusivamente sui
             contenuti  del  provvedimento  cautelare  o,  previa  autorizzazione  dell’Autorità
             Giudiziaria, sugli atti acquisiti dal fascicolo del procedimento.


             c. Condizionamento delle consultazioni elettorali


                  Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-ter del
             codice penale, è stato accertato in pochi casi, in ragione delle riscontrate diffi-
             coltà applicative superate solo in parte con la riforma del 2014. Tuttavia, nel-
             l’applicazione  dello  scioglimento  dei  consigli  comunali,  il  condizionamento
             mafioso del voto è stato richiamato in più di un’occasione.
                  Tenuto conto delle problematiche rilevate nell’intervenire in sede penale,
             si è cercato di contrastare - attraverso la misura dello scioglimento - l’acquisi-
             zione mafiosa del consenso a favore di liste elettorali e candidati affiliati o con-
             niventi.
                  Al riguardo, oltre ai casi di campagne elettorali condotte per mezzo di
             minacce, intimidazioni o con l’esercizio di forti pressioni, sia sulle liste avversa-
             rie sia sugli elettori, risultano rilevanti anche gli episodi in cui si registrano ingiu-
             stificati spostamenti di grandi quantità di voti tra il primo turno ed il ballottag-
             gio,  in  conseguenza  della  modifica  delle  alleanze  o  dell’assunzione  di  nuovi
             accordi in merito alla spartizione di interessi e assessorati.

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