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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA
b. Connivenze e procedimenti penali a carico di amministratori
In caso di connivenze accertate, la dimostrazione della potenziale devia-
zione della gestione dell’ente da criteri di legalità risulta particolarmente agevo-
lata. Ciò si evidenzia allorquando ad essere connivente è più di un amministra-
tore. Casi ancor più emblematici sono quelli in cui a carico di uno o più ammi-
nistratori venga constatata, anche relativamente al periodo antecedente l’elezio-
ne, l’esistenza di procedimenti penali per reati di tipo mafioso o la sottoposizio-
ne a misure di prevenzione quali indiziati di reati di tipo mafioso. L’accesso ed
il relativo scioglimento sono inoltre divenuti quasi certi nelle realtà in cui gli
amministratori vengono colpiti da misure cautelari nell’ambito di indagini per
reati di criminalità organizzata.
Lo scioglimento, in tali frangenti, viene basato quasi esclusivamente sui
contenuti del provvedimento cautelare o, previa autorizzazione dell’Autorità
Giudiziaria, sugli atti acquisiti dal fascicolo del procedimento.
c. Condizionamento delle consultazioni elettorali
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-ter del
codice penale, è stato accertato in pochi casi, in ragione delle riscontrate diffi-
coltà applicative superate solo in parte con la riforma del 2014. Tuttavia, nel-
l’applicazione dello scioglimento dei consigli comunali, il condizionamento
mafioso del voto è stato richiamato in più di un’occasione.
Tenuto conto delle problematiche rilevate nell’intervenire in sede penale,
si è cercato di contrastare - attraverso la misura dello scioglimento - l’acquisi-
zione mafiosa del consenso a favore di liste elettorali e candidati affiliati o con-
niventi.
Al riguardo, oltre ai casi di campagne elettorali condotte per mezzo di
minacce, intimidazioni o con l’esercizio di forti pressioni, sia sulle liste avversa-
rie sia sugli elettori, risultano rilevanti anche gli episodi in cui si registrano ingiu-
stificati spostamenti di grandi quantità di voti tra il primo turno ed il ballottag-
gio, in conseguenza della modifica delle alleanze o dell’assunzione di nuovi
accordi in merito alla spartizione di interessi e assessorati.
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