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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
- qualora dalla relazione prefettizia emergano concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di
tipo mafioso, il Ministro dell’Interno trasmette la relazione all’autorità giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione
previste dalla legge 575 del 31 maggio 1965 “Disposizioni contro la mafia”.
L’adozione del provvedimento di scioglimento comporta la cessazione
dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componen-
te delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche
ricoperte. Altra conseguenza a carico degli amministratori responsabili delle con-
dotte, che hanno dato causa allo scioglimento, è che non possono essere candi-
dati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgo-
no nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qua-
lora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
3. Il monitoraggio dell’ente locale e la proposta delle Forze di polizia per
la costituzione della commissione d’indagine
Come si è visto, la procedura per lo scioglimento prevede il potere d’inizia-
tiva in capo al Prefetto il quale, al ricorrere dei presupposti, acquisito il conforme
avviso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, promuove
l’accesso presso l’ente, chiedendo la delega dei necessari poteri al Ministro
dell’Interno ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater del D.L. n. 345 del 1991.
La richiesta di delega da parte del Prefetto, cui consegue l’insediamento di
una apposita Commissione d’indagine, in estrema sintesi, può essere formulata
motu proprio, dopo aver rilevato la sussistenza di un fumus di condizionamento,
oppure a seguito di impulso da parte della Magistratura o delle Forze dell’ordi-
ne. Quando ad attivare il Prefetto è la Magistratura, si è in presenza di un pro-
cedimento penale, che può anche non essere definito .
(13)
(13) - Ad esempio, può essere sufficiente che vi sia la conclusione delle indagini preliminari, con la
relativa notifica delle informazioni di garanzia, oppure che vengano eseguite delle misure
cautelari, dalle quali emerga un potenziale quadro di infiltrazione mafiosa.
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