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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    -  qualora dalla relazione prefettizia emergano concreti, univoci e rilevanti
               elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di
               tipo mafioso, il Ministro dell’Interno trasmette la relazione all’autorità giudiziaria
               competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione
               previste dalla legge 575 del 31 maggio 1965 “Disposizioni contro la mafia”.
                    L’adozione  del  provvedimento  di  scioglimento  comporta  la  cessazione
               dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componen-
               te delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche
               ricoperte. Altra conseguenza a carico degli amministratori responsabili delle con-
               dotte, che hanno dato causa allo scioglimento, è che non possono essere candi-
               dati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgo-
               no nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento,
               limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qua-
               lora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.




               3. Il monitoraggio dell’ente locale e la proposta delle Forze di polizia per
                  la costituzione della commissione d’indagine


                    Come si è visto, la procedura per lo scioglimento prevede il potere d’inizia-
               tiva in capo al Prefetto il quale, al ricorrere dei presupposti, acquisito il conforme
               avviso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, promuove
               l’accesso  presso  l’ente,  chiedendo  la  delega  dei  necessari  poteri  al  Ministro
               dell’Interno ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater del D.L. n. 345 del 1991.
                    La richiesta di delega da parte del Prefetto, cui consegue l’insediamento di
               una apposita Commissione d’indagine, in estrema sintesi, può essere formulata
               motu proprio, dopo aver rilevato la sussistenza di un fumus di condizionamento,
               oppure a seguito di impulso da parte della Magistratura o delle Forze dell’ordi-
               ne. Quando ad attivare il Prefetto è la Magistratura, si è in presenza di un pro-
               cedimento penale, che può anche non essere definito .
                                                                   (13)

               (13) - Ad esempio, può essere sufficiente che vi sia la conclusione delle indagini preliminari, con la
                    relativa notifica delle informazioni di garanzia, oppure che vengano eseguite delle misure
                    cautelari, dalle quali emerga un potenziale quadro di infiltrazione mafiosa.

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