Page 39 - Rassegna 2017-3
P. 39
LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA
Oltre ai Consigli comunali e provinciali, possono essere destinatari del
provvedimento di scioglimento, ai sensi dell’art. 146 T.U.E.L.:
- Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di
Comuni;
- Consorzi di Comuni e Province ;
(6)
- Organi comunque denominati delle Aziende sanitarie locali ed ospeda-
liere ;
(7)
- Aziende speciali dei Comuni e delle Province;
- Consigli circoscrizionali.
L’estensione del novero degli enti che possono essere assoggettati al prov-
vedimento di scioglimento, operato dalla norma in parola, è dettato dalla evi-
denza per cui il radicamento della criminalità organizzata sul territorio avviene
non solo con l’infiltrazione negli organi elettivi locali, ma anche attraverso il
controllo degli altri soggetti che a vario titolo si occupano della gestione ammi-
nistrativa del territorio.
In tal senso, il TAR Campania ha precisato che “l’articolo 146 si appalesa
norma integrativa della normativa in essa richiamata dal momento che gli enti
in essa indicati sono in qualche misura filiazioni o comunque proiezioni dei
Comuni.
Sembra dunque logico presumere che lo stesso art. 146 sia stato concepito
dal legislatore come una longa manus per aggredire le infiltrazioni mafiose inse-
guendole anche in organismi di derivazione comunale e comunque ai comuni
geneticamente in qualche misura riconducibili” .
(8)
(6) - Il richiamo deve intendersi riferito alle diverse tipologie di Consorzio previste dall’art. 31
T.U.E.L. Vi rientrano, pertanto, anche i Consorzi-impresa, i Consorzi di funzioni e i Consorzi
costituiti per la gestione dei servizi sociali.
(7) - Ad oggi sono 5 le Aziende sanitarie sciolte: Napoli ASL n. 4 (D.P.R. 25 ottobre 2005, pubbli-
cato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2005), Locri (D.P.R. 28 aprile 2006, pubblicato in G.U. n.
113 del 17 maggio 2006), Reggio Calabria (D.P.R. 19 marzo 2008, pubblicato in G.U. n. 94 del
21 aprile 2008), Vibo Valentia (D.P.R. 23 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gen-
naio 2011) e Caserta (D.P.R. 23 aprile 2015, pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2015).
(8) - Si veda TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 2874. Il Giudice amministrativo,
nella medesima sentenza, affronta anche la questione di legittimità della norma legata alla sua
presunta violazione dell’autonomia amministrativa della Regione, di cui le aziende sanitarie
sono enti dipendenti, ritenendola non sussistente.
37