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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA


                  Oltre  ai  Consigli  comunali  e  provinciali,  possono  essere  destinatari  del
             provvedimento di scioglimento, ai sensi dell’art. 146 T.U.E.L.:
                  -  Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di
             Comuni;
                  -  Consorzi di Comuni e Province ;
                                                   (6)
                  -  Organi comunque denominati delle Aziende sanitarie locali ed ospeda-
             liere ;
                 (7)
                  -  Aziende speciali dei Comuni e delle Province;
                  -  Consigli circoscrizionali.
                  L’estensione del novero degli enti che possono essere assoggettati al prov-
             vedimento di scioglimento, operato dalla norma in parola, è dettato dalla evi-
             denza per cui il radicamento della criminalità organizzata sul territorio avviene
             non solo con l’infiltrazione negli organi elettivi locali, ma anche attraverso il
             controllo degli altri soggetti che a vario titolo si occupano della gestione ammi-
             nistrativa del territorio.
                  In tal senso, il TAR Campania ha precisato che “l’articolo 146 si appalesa
             norma integrativa della normativa in essa richiamata dal momento che gli enti
             in essa indicati sono in qualche misura filiazioni o comunque proiezioni dei
             Comuni.
                  Sembra dunque logico presumere che lo stesso art. 146 sia stato concepito
             dal legislatore come una longa manus per aggredire le infiltrazioni mafiose inse-
             guendole anche in organismi di derivazione comunale e comunque ai comuni
             geneticamente in qualche misura riconducibili” .
                                                          (8)
             (6) - Il  richiamo  deve  intendersi  riferito  alle  diverse  tipologie  di  Consorzio  previste  dall’art.  31
                 T.U.E.L. Vi rientrano, pertanto, anche i Consorzi-impresa, i Consorzi di funzioni e i Consorzi
                 costituiti per la gestione dei servizi sociali.
             (7) - Ad oggi sono 5 le Aziende sanitarie sciolte: Napoli ASL n. 4 (D.P.R. 25 ottobre 2005, pubbli-
                 cato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2005), Locri (D.P.R. 28 aprile 2006, pubblicato in G.U. n.
                 113 del 17 maggio 2006), Reggio Calabria (D.P.R. 19 marzo 2008, pubblicato in G.U. n. 94 del
                 21 aprile 2008), Vibo Valentia (D.P.R. 23 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gen-
                 naio 2011) e Caserta (D.P.R. 23 aprile 2015, pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2015).
             (8) - Si veda TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 2874. Il Giudice amministrativo,
                 nella medesima sentenza, affronta anche la questione di legittimità della norma legata alla sua
                 presunta violazione dell’autonomia amministrativa della Regione, di cui le aziende sanitarie
                 sono enti dipendenti, ritenendola non sussistente.

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