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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Gli elementi acquisiti, dotati delle suddette “caratteristiche”, devono poi
far emergere i due presupposti su cui può fondarsi il provvedimento di sciogli-
mento: “il collegamento” e il “condizionamento” degli amministratori locali.
Tali nozioni, che per consolidata interpretazione giurisprudenziale sono da
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considerarsi alternative tra loro e non invece cumulative, non sono state tipiz-
zate dal Legislatore, al fine di potervi far rientrare qualsiasi ipotesi d’infiltrazio-
ne. La giurisprudenza ha tuttavia posto in evidenza alcune situazioni sintoma-
tiche di fenomeni di inquinamento mafioso. In particolare, si fa riferimento a:
- esistenza di rapporti di parentela degli amministratori con soggetti mafiosi;
- costante frequentazione di pregiudicati;
- esistenza di precedenti penali per gravi fatti di corruzione in capo agli
amministratori locali;
- inefficienza dei servizi offerti dagli enti locali;
- carenza di controlli e trasparenza nell’erogazione di benefici economici;
- grave dissesto finanziario;
- mancata riscossione dei tributi o gravi irregolarità nel rilascio di autoriz-
zazioni e licenze amministrative;
- costante e perdurante deviazione degli uffici comunali di edilizia e urba-
nistica dai compiti d’istituto;
- irregolarità o mancanza di trasparenza nell’affidamento del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani;
(1) - In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 103 del 1993, precisando
che il potere di scioglimento “è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alterna-
tive, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizza-
ta, b) le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l’una o l’al-
tra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamen-
to delle Amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi
loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento
risultino “tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
La norma esige, perciò, una stringente consequenzialità tra l’emersione, da un lato, di una delle
due situazioni suddette, “collegamenti” o “forme di condizionamento”, e, dall’altro, di una
delle due evenienze, l’una in atto, quale la compromissione della libertà di determinazione e
del buon andamento amministrativo nonché del regolare funzionamento dei servizi, l’altra
conseguente ad una valutazione di pericolosità, espressa dalla disposizione impugnata con la
formula (che ha come premessa i “collegamenti” o le “forme di condizionamento”) “tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica””.
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