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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Gli elementi acquisiti, dotati delle suddette “caratteristiche”, devono poi
               far emergere i due presupposti su cui può fondarsi il provvedimento di sciogli-
               mento: “il collegamento” e il “condizionamento” degli amministratori locali.
               Tali nozioni, che per consolidata interpretazione giurisprudenziale sono da
                                                                                 (1)
               considerarsi alternative tra loro e non invece cumulative, non sono state tipiz-
               zate dal Legislatore, al fine di potervi far rientrare qualsiasi ipotesi d’infiltrazio-
               ne. La giurisprudenza ha tuttavia posto in evidenza alcune situazioni sintoma-
               tiche di fenomeni di inquinamento mafioso. In particolare, si fa riferimento a:
                    -  esistenza di rapporti di parentela degli amministratori con soggetti mafiosi;
                    -  costante frequentazione di pregiudicati;
                    -  esistenza di precedenti penali per gravi fatti di corruzione in capo agli
               amministratori locali;
                    -  inefficienza dei servizi offerti dagli enti locali;
                    -  carenza di controlli e trasparenza nell’erogazione di benefici economici;
                    -  grave dissesto finanziario;
                    -  mancata riscossione dei tributi o gravi irregolarità nel rilascio di autoriz-
               zazioni e licenze amministrative;
                    -  costante e perdurante deviazione degli uffici comunali di edilizia e urba-
               nistica dai compiti d’istituto;
                    -  irregolarità o mancanza di trasparenza nell’affidamento del servizio di
               raccolta dei rifiuti solidi urbani;


               (1) - In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 103 del 1993, precisando
                   che il potere di scioglimento “è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alterna-
                   tive, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizza-
                   ta, b) le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l’una o l’al-
                   tra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamen-
                   to delle Amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi
                   loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento
                   risultino “tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
                   La norma esige, perciò, una stringente consequenzialità tra l’emersione, da un lato, di una delle
                   due situazioni suddette, “collegamenti” o “forme di condizionamento”, e, dall’altro, di una
                   delle due evenienze, l’una in atto, quale la compromissione della libertà di determinazione e
                   del buon andamento amministrativo nonché del regolare funzionamento dei servizi, l’altra
                   conseguente ad una valutazione di pericolosità, espressa dalla disposizione impugnata con la
                   formula (che ha come premessa i “collegamenti” o le “forme di condizionamento”) “tali da
                   arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica””.

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