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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
L’accertamento dell’esistenza di forme di collegamento o condizionamen-
to può avvenire, quindi, nei confronti degli amministratori locali che agiscono
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in seno ai sopraelencati enti.
L’iter attraverso il quale si giunge all’adozione del decreto di scioglimento,
previsto dall’art. 143 T.U.E.L., può essere così sintetizzato:
- il Prefetto competente per territorio, venuto a conoscenza del potenziale
rischio d’infiltrazione, dispone ogni opportuno accertamento per verificare la
sussistenza degli elementi di collegamento o condizionamento. Per l’espletamen-
to di tale attività nomina una Commissione d’indagine , composta da tre mem-
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bri, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui egli è
titolare per delega del Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater,
D.L. n. 345 del 29 ottobre 1991, convertito in L. n. 410 del 30 dicembre 1991 .
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I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, rinnovabili per
una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, dalla data di accesso, con
(9) - Individuati ai sensi dell’art. 77 T.U.E.L. e, dunque, Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle
Province, Consiglieri dei Comuni anche metropolitani e delle Province, componenti delle Giunte
comunali metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali,
presidenti, consiglieri e assessori delle Comunità montane, componenti degli organi delle Unioni
di Comuni e dei consorzi fra Enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
(10) - Nonostante la modifica del testo normativo, si ritiene ancora valido l’orientamento espresso
dal Consiglio di Stato secondo cui la nomina della Commissione di accesso non è obbliga-
toria, potendosi disporre lo scioglimento anche nei casi in cui “l’Amministrazione risulti in
possesso di elementi chiari ed univoci atti a valutare l’esistenza di un condizionamento mala-
vitoso all’interno della struttura politico-amministrativa dell’ente locale”. (Cons. Stato, Sez.
IV, 28 maggio 2009, n. 3331). In tal caso il Prefetto dovrà indicare accuratamente nella pro-
pria relazione al Ministro dell’Interno i motivi che gli hanno fatto ritenere sufficienti gli ele-
menti già acquisiti in ordine alle infiltrazioni mafiose.
(11) - Il D. L. n. 345 del 1991 ha attribuito al Ministro dell’Interno, con facoltà di delega nei con-
fronti dei Prefetti e del direttore della DIA, le funzioni in precedenza svolte dall’Alto
Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del D.L.
n. 629 del 6 settembre 1982, convertito in L. n. 726 del 12 ottobre 1982. La disposizione ori-
ginaria in tema di accesso ed accertamento era infatti riferita all’Alto Commissario per il
Coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa e prevedeva che “qualora sulla base di
elementi comunque acquisiti vi fosse necessità di verificare la sussistenza di pericoli di infil-
trazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, potessero essere esercitati, anche in dero-
ga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministra-
zioni enti pubblici anche economici, banche, istituiti di credito pubblici e privati, società fidu-
ciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’interme-
diazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi della polizia tributaria”.
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