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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    L’accertamento dell’esistenza di forme di collegamento o condizionamen-
               to può avvenire, quindi, nei confronti degli amministratori locali che agiscono
                                                                             (9)
               in seno ai sopraelencati enti.
                    L’iter attraverso il quale si giunge all’adozione del decreto di scioglimento,
               previsto dall’art. 143 T.U.E.L., può essere così sintetizzato:
                    - il Prefetto competente per territorio, venuto a conoscenza del potenziale
               rischio d’infiltrazione, dispone ogni opportuno accertamento per verificare la
               sussistenza degli elementi di collegamento o condizionamento. Per l’espletamen-
               to di tale attività nomina una Commissione d’indagine , composta da tre mem-
                                                                   (10)
               bri, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui egli è
               titolare per delega del Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater,
               D.L. n. 345 del 29 ottobre 1991, convertito in L. n. 410 del 30 dicembre 1991 .
                                                                                         (11)
               I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, rinnovabili per
               una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, dalla data di accesso, con
               (9)   - Individuati ai sensi dell’art. 77 T.U.E.L. e, dunque, Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle
                    Province, Consiglieri dei Comuni anche metropolitani e delle Province, componenti delle Giunte
                    comunali metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali,
                    presidenti, consiglieri e assessori delle Comunità montane, componenti degli organi delle Unioni
                    di Comuni e dei consorzi fra Enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
               (10) - Nonostante la modifica del testo normativo, si ritiene ancora valido l’orientamento espresso
                    dal Consiglio di Stato secondo cui la nomina della Commissione di accesso non è obbliga-
                    toria, potendosi disporre lo scioglimento anche nei casi in cui “l’Amministrazione risulti in
                    possesso di elementi chiari ed univoci atti a valutare l’esistenza di un condizionamento mala-
                    vitoso all’interno della struttura politico-amministrativa dell’ente locale”. (Cons. Stato, Sez.
                    IV, 28 maggio 2009, n. 3331). In tal caso il Prefetto dovrà indicare accuratamente nella pro-
                    pria relazione al Ministro dell’Interno i motivi che gli hanno fatto ritenere sufficienti gli ele-
                    menti già acquisiti in ordine alle infiltrazioni mafiose.
               (11) - Il D. L. n. 345 del 1991 ha attribuito al Ministro dell’Interno, con facoltà di delega nei con-
                    fronti  dei  Prefetti  e  del  direttore  della  DIA,  le  funzioni  in  precedenza  svolte  dall’Alto
                    Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del D.L.
                    n. 629 del 6 settembre 1982, convertito in L. n. 726 del 12 ottobre 1982. La disposizione ori-
                    ginaria in tema di accesso ed accertamento era infatti riferita all’Alto Commissario per il
                    Coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa e prevedeva che “qualora sulla base di
                    elementi comunque acquisiti vi fosse necessità di verificare la sussistenza di pericoli di infil-
                    trazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, potessero essere esercitati, anche in dero-
                    ga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministra-
                    zioni enti pubblici anche economici, banche, istituiti di credito pubblici e privati, società fidu-
                    ciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’interme-
                    diazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi della polizia tributaria”.

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