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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA


             una relazione in cui vengono rassegnate al Prefetto le risultanze dell’indagine;
                  - entro il termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni, ovvero quan-
             do abbia comunque diversamente acquisito gli elementi in ordine alla sussistenza
             di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto
             invia al Ministro dell’Interno una relazione in cui si dà conto degli elementi rac-
             colti, dettagliando anche il coinvolgimento del segretario comunale o provincia-
             le, del direttore generale, dei dirigenti del personale, nonché gli appalti, i contratti
             e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la cri-
             minalità organizzata o, comunque, connotati da condizionamenti o da una con-
             dotta antigiuridica. La relazione viene prodotta dal Prefetto non prima di aver
             sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato con
             la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio ;
                                                                                      (12)
                  -  lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
             su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei
             Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, ed è immediatamente
             trasmesso alle Camere. In caso non sussistano presupposti per lo scioglimento
             o per l’adozione di altri provvedimenti, il Ministro emana comunque un atto
             conclusivo del procedimento;
                  - in caso di urgente necessità, il Prefetto, in attesa del decreto di sciogli-
             mento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico
             ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente median-
             te l’invio di commissari;
                  -  anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazio-
             ne prefettizia rilevi la sussistenza di collegamenti o condizionamenti mafiosi
             con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai
             dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’Interno,
             su proposta del Prefetto, viene adottato ogni provvedimento utile a far cessare
             immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita ammi-
             nistrativa dell’ente, tra cui la sospensione dall’impiego del dipendente, o la sua
             destinazione ad altro ufficio o mansione con obbligo di avvio del procedimento
             disciplinare da parte dell’autorità competente;

             (12) - Il quale, in deroga all’art. 329 c.p.p., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano
                  rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

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