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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In tale operazione di analisi e interpretazione, gli elementi devono essere
infine considerati nel loro insieme e non singolarmente, valutando la loro inti-
ma interconnessione ed il loro nesso sistematico e verificando se il significato
di alcuni, per quanto dubbi, non possa spiegarsi invece alla luce di altri, di più
certa e chiara pregnanza, in un inquadramento generale della vita dell’ente, che
si cali nel contesto ambientale e tenga ben presenti le coordinate di tempo e di
luogo che lo contraddistinguono .
(4)
Secondo quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 143, gli
elementi univoci, concreti e rilevanti su collegamenti diretti e indiretti o su forme
di condizionamento devono essere accertati anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente
locale. Qualora all’esito delle verifiche tese all’individuazione di tali forme di con-
dizionamento si dovessero riscontrare elementi di rilievo con riferimento esclu-
sivo ai componenti dell’apparato burocratico non si può, comunque, prescindere
dalla verifica di forme di coinvolgimento anche degli organi di indirizzo politico
nelle illegittimità imputabili agli organi gestionali. In simili evenienze, allo scopo
di supportare adeguatamente l’eventuale proposta di scioglimento, occorre
dimostrare puntualmente specifici comportamenti od omissioni addebitabili
anche all’apparato politico e sintomatici di una permeabilità dello stesso alle ille-
cite interferenze criminali. Potrebbero assumere rilievo, ad esempio, la mancata
o inadeguata adozione di atti di indirizzo necessari per conformare legittima-
mente l’operato dei dirigenti, l’atteggiamento supino assunto dagli amministra-
tori rispetto alle illegittimità commesse dai dirigenti in alcuni delicati settori
amministrativi o, più in generale, una responsabilità a titolo di culpa in vigilando
su modalità dell’agire degli organi di gestione idonei a rivelare una rete consoli-
data e diffusa di connivenze con esponenti di sodalizi criminali .
(5)
(4) - Cons. St., sez. III, 20 gennaio 2016 n. 197.
(5) - In questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza del 23 agosto 2006
n. 4946. Il giudice amministrativo ha osservato come una situazione di diffuso, cattivo funziona-
mento di alcuni settori dell’amministrazione locale appaia ex se insufficiente ai fini dell’adottabilità
dello scioglimento, attesa la necessità di riscontrare sintomatiche disfunzioni nell’agire dell’ammi-
nistrazione comunale, alle quali gli amministratori non abbiano saputo porre argine o che non
abbiano avvertito adeguatamente, e dalle quali sia dato desumere che interessi economici privati
di uomini e di imprese legati alla criminalità hanno saputo giovarsene. La stessa impostazione è
stata ribadita più di recente dal TAR Lazio, sez. I nella sentenza del 18 giugno 2012, n. 5606.
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