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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA
svolgere a cura delle Forze di polizia per consentire al Prefetto di avviare la pro-
cedura di accesso e accertamento agli atti di un Comune e, infine, in un’ottica
di proficua collaborazione interistituzionale, delle modalità di funzionamento
della Commissione d’indagine prefettizia.
2. Le norme di riferimento e l’interpretazione giurisprudenziale
La possibilità di scioglimento di un ente locale a causa di infiltrazioni
mafiose è prevista dall’art 143 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) che, nella sua attuale
formulazione, recepisce le modifiche apportate dall’art.2, comma 30, della legge
n. 94/2009.
In particolare la vigente disciplina prevede che i consigli comunali e pro-
vinciali possano essere sciolti sulla base di concreti, univoci e rilevanti elementi
che individuino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di
tipo mafioso o similare degli amministratori locali, ovvero forme di condizio-
namento degli stessi tali da:
- determinare un’alterazione del procedimento di formazione della
volontà degli organi elettivi ed amministrativi;
- compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazio-
ni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi affidati
alle stesse;
- recare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
La norma richiede, anzitutto, che gli elementi, individuati come indicativi
di forme di infiltrazione mafiosa, siano caratterizzati da:
- “concretezza”, da intendersi come obiettivo e documentato accerta-
mento della loro realtà storica, escludendo, quindi, gli elementi meramente indi-
ziari o i rilievi congetturali con ragionamenti di tipo deduttivo;
- “univocità”, per cui essi devono avere una coerenza d’insieme e una
significativa tendenza oggettiva agli scopi che la misura dello scioglimento
intende perseguire;
- “rilevanza”, ossia idoneità all’effetto di compromettere il regolare svol-
gimento delle funzioni dell’ente locale.
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