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LO SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA


             svolgere a cura delle Forze di polizia per consentire al Prefetto di avviare la pro-
             cedura di accesso e accertamento agli atti di un Comune e, infine, in un’ottica
             di proficua collaborazione interistituzionale, delle modalità di funzionamento
             della Commissione d’indagine prefettizia.




             2. Le norme di riferimento e l’interpretazione giurisprudenziale


                  La  possibilità  di  scioglimento  di  un  ente  locale  a  causa  di  infiltrazioni
             mafiose è prevista dall’art 143 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) che, nella sua attuale
             formulazione, recepisce le modifiche apportate dall’art.2, comma 30, della legge
             n. 94/2009.
                  In particolare la vigente disciplina prevede che i consigli comunali e pro-
             vinciali possano essere sciolti sulla base di concreti, univoci e rilevanti elementi
             che individuino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di
             tipo mafioso o similare degli amministratori locali, ovvero forme di condizio-
             namento degli stessi tali da:
                  -  determinare  un’alterazione  del  procedimento  di  formazione  della
             volontà degli organi elettivi ed amministrativi;
                  -  compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazio-
             ni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi affidati
             alle stesse;
                  -  recare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
                  La norma richiede, anzitutto, che gli elementi, individuati come indicativi
             di forme di infiltrazione mafiosa, siano caratterizzati da:
                  -  “concretezza”,  da  intendersi  come  obiettivo  e  documentato  accerta-
             mento della loro realtà storica, escludendo, quindi, gli elementi meramente indi-
             ziari o i rilievi congetturali con ragionamenti di tipo deduttivo;
                  -  “univocità”, per cui essi devono avere una coerenza d’insieme e una
             significativa  tendenza  oggettiva  agli  scopi  che  la  misura  dello  scioglimento
             intende perseguire;
                  -  “rilevanza”, ossia idoneità all’effetto di compromettere il regolare svol-
             gimento delle funzioni dell’ente locale.

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