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LEGISLAZIONE
2. Nei casi e con le modalità di cui all’articolo 512-bis del codice di procedura penale il
giudice dà lettura dei verbali di dichiarazioni rese all’estero, diversi da quelli di cui all’ar-
ticolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di
ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 37. Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio ita-
liano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l’assunzione di una prova, di
persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l’autorità di esecuzione le
modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro
nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sotto-
posta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto
anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto.
4. L’immunità prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporanea-
mente trasferita, avendone la possibilità non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi
quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 38. Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato
membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine
o dell’assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione
della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.
Art. 39. Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l’audizione a distanza di
testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconfe-
renza, a condizione che l’autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l’accesso ai
mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l’audizione a distanza dell’imputato o
della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.
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