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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 3. Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sot-
toposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in
tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Art. 4. Esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura
1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a pro-
cedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale
internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1,
lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento
penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di
procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato
individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
Art. 5. Invarianza degli oneri
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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