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GAZZETTA UFFICIALE


          Art. 3. Modifica all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

          1. All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
          zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona
          verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sot-
          toposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in
          tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

          Art. 4. Esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura

          1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a pro-
          cedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale
          internazionale.
          2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1,
          lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento
          penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di
          procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato
          individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

          Art. 5. Invarianza degli oneri

          1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
          il bilancio dello Stato.

          Art. 6. Entrata in vigore

          1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.























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