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LEGISLAZIONE


             2. L’ordine di indagine contiene:
             a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’intercettazione;
             b) ogni informazione utile ai fini dell’identificazione della persona che ha in uso il dispo-
             sitivo o il sistema da controllare;
             c) la durata delle operazioni di intercettazione;
             d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
             e) i motivi della rilevanza dell’atto.
             3. Il pubblico ministero, previo accordo con l’autorità di esecuzione, indica nell’ordine
             di indagine se l’operazione deve essere eseguita:
             a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
             b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell’intercet-
             tazione.
             4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decritta-
             zione  delle  comunicazioni  intercettate.  In  tal  caso  le  spese  sono  anticipate  dallo
             Stato.

             Art.  44.  Obblighi  di  informazione  in  favore  dell’autorità  giudiziaria  di  altro  Stato
             membro

             1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa,
             mediante trasmissione del modello di cui all’allegato C al presente decreto, l’autorità
             giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il
             sistema da controllare.
             2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha
             notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato mem-
             bro, provvede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, a dare informazione
             all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di
             intercettazione sono state avviate e sono in corso.
             3. Il pubblico ministero dispone l’immediata cessazione delle operazioni di intercetta-
             zione quando l’autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l’informazione di cui ai
             commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati del-
             l’intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall’auto-
             rità giudiziaria dello Stato membro.

             Art. 45. Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

             1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all’autorità di ese-
             cuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o
             telematico nonché l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli ope-
             ratori di telecomunicazioni.
             2. L’ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all’individuazione dell’utenza o
             del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell’identificazione della persona
             che li ha in uso e dell’operatore, se noti, nonché l’indicazione del reato per il quale si
             procede.


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