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GAZZETTA UFFICIALE


          provenienza, anche con l’ausilio dell’autorità centrale se necessario.
          2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete
          giudiziaria europea.
          3. L’autorità di esecuzione è individuata anche con l’ausilio dei punti di contatto della
          Rete giudiziaria europea.
          4. L’ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o
          nella lingua appositamente indicata dall’autorità di esecuzione.

          Art. 33. Indicazioni all’autorità di esecuzione

          1. L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di indagine concorda con l’autorità di
          esecuzione le modalità di compimento dell’atto di indagine o di prova, specificamente
          indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
          2. L’autorità giudiziaria, quando l’autorità di esecuzione rileva che le spese necessarie
          all’esecuzione  dell’ordine  di  indagine  eccedono  il  limite  ritenuto  ordinario,  concorda
          con quest’ultima le modalità di ripartizione dell’eccedenza. Se non vi è accordo, l’auto-
          rità giudiziaria può ritirare, anche solo parzialmente, l’ordine di indagine o chiederne
          l’esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello
          Stato e sono disciplinate dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          maggio 2002, n. 115.

          Art. 34. Ordine di indagine collegato a un ordine precedente

          1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad
          integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D
          del modello di cui all’allegato A.
          2. L’autorità giudiziaria che partecipa all’esecuzione dell’ordine di indagine può presen-
          tare direttamente all’autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato.

          Art. 35. Avvisi alle parti e ai difensori

          1. L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di indagine, ricevuta dall’autorità di ese-
          cuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previ-
          sti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.

          Art. 36. Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all’estero

          1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di pro-
          cedura penale:
          a) i documenti acquisiti all’estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non
          ripetibili assunti con le stesse modalità;
          b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all’estero a seguito
          di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di eser-
          citare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.


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