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LEGISLAZIONE
diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la
persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato tra-
scorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo
averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 18. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. L’esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della perso-
na sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del
perito ha luogo previo accordo con l’autorità di emissione circa le modalità dell’au-
dizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da
ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini
o dell’imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l’esecuzione dell’ordine di indagine al giudi-
ce per le indagini preliminari nei casi di cui all’articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresì a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l’ora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l’imputato a comparire con le modalità
stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui
riconosciuti dall’ordinamento dello Stato di emissione.
6. L’audizione è condotta direttamente dall’autorità di emissione o sotto la sua direzio-
ne. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all’esecuzione dell’or-
dine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell’atto, dei principi fondamen-
tali dell’ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facol-
tà di astensione riconosciuta dall’ordinamento interno e da quello dello Stato di emis-
sione.
7. Il verbale dell’audizione è trasmesso all’autorità di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del
codice penale per i fatti commessi nel corso dell’audizione in videoconferenza.
Art. 19. Audizione mediante teleconferenza
1. Su richiesta dell’autorità di emissione, l’audizione del testimone o del perito che si
trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica,
quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi
all’autorità di emissione.
2. Il procuratore richiede l’intervento del giudice per le indagini preliminari quando l’au-
dizione davanti al giudice è condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18 in quanto compatibili.
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