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GAZZETTA UFFICIALE
disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comu-
ne, la partecipazione dell’autorità di emissione avviene con le modalità previamente
concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giu-
dice per le indagini preliminari ove richiesto dell’esecuzione dell’ordine di indagine.
4. Il funzionario dell’autorità di emissione che partecipa all’esecuzione dell’ordine di
indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qua-
lifica di pubblico ufficiale.
5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall’autorità di
emissione che partecipa all’esecuzione dell’ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa
nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 9. Modalità particolari di esecuzione
1. Quando l’atto richiesto per l’esecuzione dell’ordine di indagine non è previsto dalla
legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo com-
pimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all’autorità di
emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al rag-
giungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con l’autorità di emissione, si dà luogo all’esecuzione mediante il
compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesi-
mo scopo anche quando l’ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quan-
to previsto dall’articolo 7.
3. L’impossibilità di eseguire l’ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma
1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.
4. Se per il compimento dell’atto oggetto dell’ordine di indagine è necessaria autoriz-
zazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all’esecu-
zione dell’ordine di indagine avente ad oggetto:
a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all’autorità giudizia-
ria;
c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito,
della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato pre-
senti nel territorio dello Stato;
d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto
all’inviolabilità del domicilio;
e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo
di posta elettronica o di un indirizzo IP.
Art. 10. Motivi di rifiuto e di restituzione
1. Oltre che nel caso di cui all’articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento
e all’esecuzione dell’ordine di indagine ove:
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