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GAZZETTA UFFICIALE
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l’uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
Art. 12. Trasferimento delle prove
1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all’autorità di emissione i ver-
bali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di
prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all’articolo 8, la trasmissione può essere fatta mediante consegna
diretta al rappresentante dell’autorità di emissione.
3. Dell’avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, è data attesta-
zione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo
del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è d’impedimento alla spedita trat-
tazione del procedimento in corso, concordando con l’autorità di emissione le modalità
del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l’esercizio dell’azione
penale, il procuratore della Repubblica richiede l’autorizzazione del giudice che proce-
de. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.
Art. 13. Impugnazioni
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, la persona
sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di ricono-
scimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica,
con ordinanza. L’ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata
all’interessato.
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