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GAZZETTA UFFICIALE
Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 16. Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute
1. L’ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenu-
ta o internata, ai fini del compimento all’estero di un atto di indagine o di prova, è ese-
guito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice
che procede, individuato secondo quanto previsto dall’articolo 279 del codice di proce-
dura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta
è richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell’età della persona e delle sue
condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l’autorità di emissione le modalità del
trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore
alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della
pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato,
con le modalità stabilite dall’ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta
o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all’estero è computato a ogni effetto nella durata
della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di
detenzione trascorso all’estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sotto-
posta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicu-
rezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto
anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto,
salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello
Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero
che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 17. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione
1. Quando l’ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo
di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale
di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l’autorità
di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona
temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell’esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona tem-
poraneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo,
nella casa circondariale del luogo di compimento dell’atto di indagine o di prova. Le
spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a
restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né
assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e
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