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GAZZETTA UFFICIALE


          Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

          Art. 16. Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute

          1. L’ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenu-
          ta o internata, ai fini del compimento all’estero di un atto di indagine o di prova, è ese-
          guito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice
          che procede, individuato secondo quanto previsto dall’articolo 279 del codice di proce-
          dura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta
          è richiesto al magistrato di sorveglianza.
          2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell’età della persona e delle sue
          condizioni di salute fisica o mentale.
          3. Il procuratore della Repubblica concorda con l’autorità di emissione le modalità del
          trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore
          alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della
          pena in esecuzione.
          4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato,
          con le modalità stabilite dall’ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta
          o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore.
          5. Il periodo di detenzione trascorso all’estero è computato a ogni effetto nella durata
          della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di
          detenzione trascorso all’estero si considera trascorso in Italia.
          6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sotto-
          posta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicu-
          rezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto
          anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto,
          salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello
          Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero
          che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

          Art. 17. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

          1. Quando l’ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo
          di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale
          di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l’autorità
          di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona
          temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
          2. Ai fini dell’esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona tem-
          poraneamente  trasferita  sia  custodita,  per  la  durata  del  trasferimento  temporaneo,
          nella casa circondariale del luogo di compimento dell’atto di indagine o di prova. Le
          spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
          3.  La  persona  detenuta,  temporaneamente  trasferita,  non  può  essere  sottoposta  a
          restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né
          assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e


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