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LEGISLAZIONE
a) l’ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso con-
tenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato ita-
liano che limitano o impediscono l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;
c) l’esecuzione dell’ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una perso-
na, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e) sussistono fondati motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto richiesto nell’ordine
di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall’articolo 6 del
Trattato dell’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
f) il fatto per il quale è stato emesso l’ordine di indagine non è punito dalla legge italiana
come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridi-
ca individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli
9, comma 5, e 11.
2. Se l’ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o
valutarie, l’esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non
impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in
materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
3. E’ restituito all’autorità di emissione l’ordine di indagine emesso da un’autorità diver-
sa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.
Art. 11. Deroghe alla doppia incriminazione
1. Il motivo di rifiuto di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti
categorie di reati, come indicati dall’autorità di emissione nell’ordine di indagine, qua-
lora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massi-
mo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
a) partecipazione a un’associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai
sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalità informatica;
n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traf-
fico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a
Stati membri dell’Unione europea;
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