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GAZZETTA UFFICIALE


          Art. 20. Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari

          1. L’ordine di indagine che ha ad oggetto l’acquisizione di informazioni e documenti
          presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255
          e 256 del codice di procedura penale.
          2. All’acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti
          a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario,
          mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli
          articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
          3. Quando l’ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel
          procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all’au-
          torità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini
          della tempestiva ed efficace esecuzione dell’attività richiesta.

          Art. 21. Operazioni sotto copertura

          1. L’ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed
          eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
          2. Si applica l’articolo 20, comma 3.
          3. Ai fini dell’esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una
          squadra investigativa comune.
          4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello
          Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi
          confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 9 della legge 16
          marzo 2006, n. 146.
          5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato
          di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa
          nei confronti dello Stato di emissione.

          Art. 22. Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

          1. Nei casi e con le modalità stabilite dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,
          il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  di  cui
          all’articolo 4, previo accordo con l’autorità di emissione, può omettere o ritardare l’ese-
          cuzione dell’arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
          2. Si applica l’articolo 20, comma 3.

          Capo III - Intercettazione di telecomunicazioni

          Art. 23. Intercettazione di telecomunicazioni con l’assistenza tecnica della autorità giu-
          diziaria italiana

          1. Al riconoscimento dell’ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione
          provvede,  sempre  che  sussistano  le  condizioni  di  ammissibilità  previste  dall’ordina-


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