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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 20. Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari
1. L’ordine di indagine che ha ad oggetto l’acquisizione di informazioni e documenti
presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255
e 256 del codice di procedura penale.
2. All’acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti
a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario,
mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli
articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l’ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel
procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all’au-
torità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini
della tempestiva ed efficace esecuzione dell’attività richiesta.
Art. 21. Operazioni sotto copertura
1. L’ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed
eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica l’articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell’esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una
squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello
Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi
confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato
di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa
nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 22. Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
1. Nei casi e con le modalità stabilite dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui
all’articolo 4, previo accordo con l’autorità di emissione, può omettere o ritardare l’ese-
cuzione dell’arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
2. Si applica l’articolo 20, comma 3.
Capo III - Intercettazione di telecomunicazioni
Art. 23. Intercettazione di telecomunicazioni con l’assistenza tecnica della autorità giu-
diziaria italiana
1. Al riconoscimento dell’ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione
provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall’ordina-
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