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LEGISLAZIONE


             proporre richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 324 del codice di procedura penale.
             2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.

             Art. 29. Partecipazione all’esecuzione dell’ordine di indagine

             1. Il pubblico ministero, previo accordo con l’autorità di esecuzione, può partecipare
             direttamente,  o  far  partecipare  direttamente  uno  o  più  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,
             all’esecuzione dell’ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può pro-
             muovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso,
             le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
             2. Il giudice che ha emesso l’ordine di indagine può chiedere all’autorità di esecuzione di par-
             tecipare direttamente all’esecuzione dell’ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
             3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla respon-
             sabilità per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all’estero senza
             costituzione di una squadra investigativa comune.

             Art. 30. Contenuto dell’ordine di indagine

             1. L’ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all’allegato A al presente
             decreto, le seguenti informazioni:
             a) i dati relativi all’autorità di emissione;
             b) l’oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
             c) i dati utili all’individuazione della persona o delle persone interessate dal compimen-
             to dell’atto richiesto;
             d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l’indicazione delle norme di
             legge violate;
             e) una sintetica descrizione dell’atto d’indagine o di prova richiesti.

             Art. 31. Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

             1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, della persona per la
             quale è proposta l’applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico
             ministero o al giudice che procede l’emissione di un ordine d’indagine.
             2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’atto di indagine o
             di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l’assunzione.
             3.  Se  rigetta  la  richiesta,  il  pubblico  ministero  emette  decreto  motivato.  Quando  la
             richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l’articolo 368 del codi-
             ce di procedura penale.
             4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

             Art. 32. Trasmissione dell’ordine di indagine

             1. L’ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono tra-
             smesse all’autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l’autenticità della


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