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GAZZETTA UFFICIALE
3. L’ordine di indagine può essere emesso:
a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono
non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello
Stato membro;
c) nei casi previsti dall’articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. L’autorità giudiziaria concorda con l’autorità di esecuzione le modalità dell’audizione.
5. Se l’autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l’accesso ai mezzi tecnici neces-
sari, l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di indagine può metterli a sua dispo-
sizione per il tramite dell’autorità centrale.
6. L’autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento
circa i diritti e le garanzie previste dall’ordinamento interno.
Art. 40. Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie
1. Quando l’ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti
presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui all’al-
legato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell’accertamento,
nonché le informazioni utili all’individuazione delle banche o degli istituti interessati.
Art. 41. Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all’estero
1. L’ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura è emesso soltan-
to nei casi e con le modalità previste dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. La richiesta è inoltrata, secondo il modello di cui all’allegato A, direttamente all’auto-
rità di esecuzione. Le modalità di compimento delle operazioni sono concordate con
l’autorità di esecuzione.
Art. 42. Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro
1. Quando si procede per uno dei reati di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, può essere emesso, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, ordine di inda-
gine al fine di chiedere all’autorità di esecuzione che siano omessi o ritardati il provve-
dimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene
possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.
Art. 43. Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l’assistenza tecnica del-
l’autorità giudiziaria di altro Stato membro
1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all’allegato
A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all’esecu-
zione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flus-
so di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di
altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
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