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GAZZETTA UFFICIALE


          3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore
          dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all’autorità giudiziaria dello Stato mem-
          bro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di
          prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

          Art. 25. Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni

          1. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione all’ordine di indagine finalizzato all’ac-
          quisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le
          forme e le modalità dell’articolo 256 del codice di procedura penale.

          Capo IV - Provvedimenti di sequestro

          Art. 26. Provvedimenti di sequestro probatorio

          1. In esecuzione dell’ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del
          reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore
          dalla ricezione dell’ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
          2.  Le  cose  sequestrate  sono  trasferite,  su  richiesta,  all’autorità  di  emissione  con  le
          modalità stabilite dall’articolo 12.
          3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l’autorità di emissione indica il
          termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.
          4.  Quando  il  procuratore  della  Repubblica  ritiene  di  revocare  il  provvedimento  di
          sequestro ne informa l’autorità di emissione che può formulare osservazioni.

          Titolo III - Procedura attiva

          Capo I - Emissione dell’ordine di indagine

          Art. 27. Emissione dell’ordine di indagine

          1. Nell’ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l’applicazione di una
          misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono
          emettere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo diret-
          tamente all’autorità di esecuzione. Il giudice emette l’ordine di indagine sentite le parti.
          2. Dell’emissione dell’ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale anti-
          mafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative
          ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

          Art. 28. Impugnazione dell’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova

          1. Contro l’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona
          sottoposta alle indagini o l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il
          bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono


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