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GAZZETTA UFFICIALE
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore
dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all’autorità giudiziaria dello Stato mem-
bro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di
prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.
Art. 25. Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione all’ordine di indagine finalizzato all’ac-
quisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le
forme e le modalità dell’articolo 256 del codice di procedura penale.
Capo IV - Provvedimenti di sequestro
Art. 26. Provvedimenti di sequestro probatorio
1. In esecuzione dell’ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del
reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore
dalla ricezione dell’ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all’autorità di emissione con le
modalità stabilite dall’articolo 12.
3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l’autorità di emissione indica il
termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di
sequestro ne informa l’autorità di emissione che può formulare osservazioni.
Titolo III - Procedura attiva
Capo I - Emissione dell’ordine di indagine
Art. 27. Emissione dell’ordine di indagine
1. Nell’ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono
emettere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo diret-
tamente all’autorità di esecuzione. Il giudice emette l’ordine di indagine sentite le parti.
2. Dell’emissione dell’ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale anti-
mafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative
ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Art. 28. Impugnazione dell’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova
1. Contro l’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona
sottoposta alle indagini o l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il
bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono
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