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LEGISLAZIONE


             3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l’autorità di emissione della
             decisione. Quando l’opposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annulla-
             to.
             4. L’opposizione non ha effetto sospensivo dell’esecuzione dell’ordine di indagine e
             della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica
             può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave
             e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all’imputato o alla persona
             comunque interessata dal compimento dell’atto.
             5. Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dell’esecuzione dell’ordine di
             indagine ai sensi dell’articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall’articolo 10,
             dispone, anche su richiesta delle parti, l’annullamento del decreto di riconoscimento
             emesso dal procuratore della Repubblica.
             6. Non si dà luogo all’esecuzione dell’ordine di indagine in caso di annullamento del
             decreto di riconoscimento.
             7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell’or-
             dine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta
             alle indagini o l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene
             sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice
             provvede in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura
             penale. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazio-
             ne per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro
             dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione prov-
             vede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto
             sospensivo.

             Art. 14. Rinvio del riconoscimento o dell’esecuzione

             1.  Il  procuratore  della  Repubblica  dispone  il  rinvio  del  riconoscimento  dell’ordine  di
             indagine per il periodo necessario quando dall’esecuzione può derivare pregiudizio alle
             indagini preliminari o a un processo già in corso.
             2.  Dispone  altresì  il  rinvio  dell’esecuzione  dell’ordine  di  indagine  quando  le  cose,  i
             documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino
             alla revoca del relativo provvedimento.
             3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all’autorità di emissione.
             4. L’ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa
             che ha dato luogo al rinvio.

             Art. 15. Spese

             1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l’esecuzione dell’ordine di indagi-
             ne.
             2. Nel caso di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l’autorità
             di emissione e l’autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emis-
             sione dell’onere conseguente.


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