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LEGISLAZIONE


             Art. 5. Intervento e poteri di controllo del giudice

             1. Quando l’autorità di emissione chiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando
             l’atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procura-
             tore della Repubblica riconosce l’ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giu-
             dice per le indagini preliminari.
             2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l’esecuzione previo accertamento delle con-
             dizioni per il riconoscimento dell’ordine di indagine.
             3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all’esecuzione in camera di con-
             siglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale, salva l’osservanza delle
             forme espressamente richieste dall’autorità di emissione, sempre che non siano con-
             trarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

             Art. 6. Comunicazioni all’autorità di emissione

             1. Della ricezione dell’ordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, all’auto-
             rità di emissione, con la trasmissione del modello di cui all’allegato B del presente decreto.
             In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione quando da esse deriva l’impossi-
             bilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell’or-dine di indagine.
             2. All’autorità di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la
             decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione dell’or-
             dine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.
             3. Parimenti, l’autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare
             l’opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l’ordine di indagine, quando il contenuto
             dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall’articolo 7.
             4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell’esecuzione è immediata-
             mente comunicata all’autorità di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione
             dell’impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento
             nei casi di cui all’articolo 13.

             Art. 7. Principio di proporzione

             1. L’ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un
             sacrificio ai diritti e alle libertà dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini o
             di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esi-
             genze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati
             per i quali si procede e della pena per essi prevista.

             Art. 8. Partecipazione all’esecuzione dell’autorità di emissione

             1. L’autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all’esecuzione del-
             l’ordine di indagine.
             2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuo-
             vere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le


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