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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Non vi è quindi dubbio che le parole in questione non abbiano alcuna atti-
nenza al servizio ed alla disciplina e siano del tutto correlate alla pregressa festa
di compleanno; e può ritenersi verosimile che la iniziativa del …………. non
avesse altro fine che quello di mettere in chiaro che si era trattato di una mani-
festazione di esuberante goliardia, finalizzata a far divertire e che non intendeva
mettere in imbarazzo nessuno. Il buono o cattivo gusto che poteva connotarla
apparteneva alla dimensione privata di coloro che ne erano protagonisti o spet-
tatori ed in nessun modo si colgono spunti intesi a alludere a profili di rilevanza
disciplinare o di servizio.
Ciò che è accaduto il giorno successivo, e che forma l’oggetto del presente
procedimento, è una diretta scaturigine di tale festa privata, in cui, si ribadisce, in
nessun modo è emerso un profilo di rilevanza gerarchico disciplinare ed in cui
uno dei festeggiati, il ………….., intendeva solo parlare con colui che si era risen-
tito per tale festa (………….); il quale, non intendendo fermarsi a parlare, era
stato dal primo apostrofato con le parole “scappi come un coniglio” e, sempre
secondo la prospettazione accusatoria, con l’ulteriore epiteto “uomo di merda”.
Tutto questo, pur essendo accaduto in luogo militare e mentre il ……….
era in servizio, non presenta alcuno di quegli elementi che consentono di impri-
mere a fatti offensivi del decoro e dell’onore la speciale qualifica di reato contro
il rapporto gerarchico: nel caso di specie, il reato di ingiuria contro inferiore.
Si è già visto che il fatto è del tutto estraneo al servizio ed alla disciplina.
Altresì deve prendersi atto che quel fatto risulta posto in essere, sempre secon-
do la prospettiva accusatoria, da un militare che non era affatto impegnato
nell’espletamento di un servizio particolare. Il ……….. si trovava semplice-
mente nel luogo in cui doveva essere svolta la sua generica prestazione lavora-
tiva, intento alle sue ordinarie mansioni di ufficio.
Tale circostanza, come si è rilevato sopra, non è integrativa della speciale
fattispecie del “militare che si trovi in servizio” e di conseguenza, in assenza di
tutti gli ulteriori fattori di tipicità menzionati nella fondamentale norma di cui
all’articolo 199 del codice penale militare di pace, deve prendersi atto che la cor-
retta qualifica giuridica del fatto in esame è quella di “ingiuria tra militari”, pre-
vista dall’articolo 226 del suddetto codice e sottoposta alla condizione di pro-
cedibilità della richiesta di procedimento.
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