Page 273 - Rassegna 2017-3
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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO


          confermato dal superiore, costituisce non già l’appiglio normativo idoneo ad attri-
          buire tutela penale all’ordine illegittimo, bensì esclusivamente l’argine, sotto il pro-
          filo della applicabilità della scriminante dell’adempimento di un dovere, alla respon-
          sabilità del militare per le azioni commesse in esecuzione di ordini illegittimi, a con-
          dizione che questi non presentino il carattere della manifesta criminosità.
               Appare logico, quindi, affermare che l’illegittimità del provvedimento con
          cui il servizio viene comandato comporti l’insussistenza del presupposto neces-
          sario del reato di omessa presentazione in servizio, anche se, si ripete, una volta
          che  il  servizio  sia  stato  intrapreso,  le  consegne  dovranno  comunque  essere
          rispettate.
               L’assunto testé esposto, tuttavia, per non ingenerare equivoci e possibili
          distorsioni  applicative,  non  può  prescindere  da  un  rigoroso  inquadramento
          delle cause che possono viziare in termini giuridicamente rilevanti l’ordine con
          cui viene comandato il servizio, rivelandosi a tal fine essenziale che l’illegittimità
          derivi dal mancato rispetto di specifiche regole imposte dall’ordinamento mili-
          tare, con riferimento o ad aspetti formali, come ad esempio l’emanazione del-
          l’ordine di servizio da parte di un soggetto privo della necessaria competenza,
          ovvero ad aspetti sostanziali, come nel caso di specie, in cui l’accertato livello di
          parziale idoneità non avrebbe consentito l’impiego in un servizio armato.
               Non può in alcun modo ritenersi illegittimo, invece, un ordine di servizio
          che, ad esempio, contravvenisse alle regole di turnazione in uso. In tal caso,
          infatti, si tratterebbe di disposizioni di carattere meramente organizzativo, ema-
          nate dall’autorità di comando nell’esercizio di un potere discrezionale che deve
          esplicarsi tenendo necessariamente conto delle mutevoli esigenze operative a
          cui adeguare l’assegnazione dei servizi.
               Il limite all’arbitrio è dato, ovviamente, oltre che dalla disciplina in materia
          di “mobbing”, dalla valutazione, effettuata inevitabilmente ex post da parte delle
          preposte autorità, sulla correttezza con cui nello specifico l’incarico di comando
          sia stato espletato e dalla possibilità, per ciascun militare che si consideri pre-
          giudicato, di rappresentare per via gerarchica le eventuali anomalie riscontrate
          nella designazione, fermo restando l’obbligo nell’immediato di effettuare la pre-
          stazione legittimamente richiesta e di osservare tutte le disposizioni previste.




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