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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             nali di ragionevolezza ritenere che le operazioni militari, programmate in fun-
             zione delle risorse umane di fatto disponibili, non possano essere sottoposte a
             rischi di cadute di efficienza a causa dei possibili vizi degli atti in forza dei quali
             il cittadino svolge la sua prestazione al servizio delle Forze armate.
                  La sentenza in esame apre, quindi, il campo all’estensione della citata regola
             oltre la mera prestazione “sine titulo” del servizio militare in genere, venendo ad
             interessare anche situazioni di fatto correlate allo svolgimento di uno specifico
             servizio, sicché, una volta che esso sia stato intrapreso, anche sulla base di un
             provvedimento  illegittimo,  il  militare  comandato  sarà  tenuto  ad  osservare  le
             disposizioni che lo disciplinano, salvo che l’illegittimità sia stata causata da fattori
             che incidono direttamente sulla specifica regola violata, impedendone il rispetto .
                                                                                       (7)
                  Il ragionamento, però, induce a svolgere qualche ulteriore riflessione che
             deriva dalla necessaria distinzione tra l’atto con cui viene comandato il servizio
             e le consegne che lo regolano.
                  Infatti,  una  volta  appurato  che  l’illegittimità  dell’ordine  con  cui  viene
             comandato il servizio non si riverbera in alcun modo sull’obbligo, penalmente
             tutelato, di osservare comunque la consegna, occorre chiedersi se trovi analoga
             tutela anche il preliminare dovere di intraprendere il servizio illegittimamente
             comandato e, quindi, se l’eventuale omessa presentazione sia comunque sanzio-
             nata a norma dell’art. 123 del codice di pace. La problematica richiama inevi-
             tabilmente le articolate e complesse riflessioni che si sono sviluppate sul tema
             della tutela penale dell’ordine illegittimo.
                  Sul punto, non essendo questa la sede per un compiuto approfondimento
             della materia, sarà sufficiente rilevare come sia da considerare ormai acquisito
             che l’ordine illegittimo non possa ricevere tutela penale, perché in caso contra-
             rio si sanzionerebbero condotte sostanzialmente contrastanti con l’ordinamen-
             to e ciò determinerebbe un grave vulnus al principio costituzionale di legalità e
             alla complessiva coerenza del sistema.
                  Tale affermazione, si badi, va letta alla luce di una corretta interpretazione
             del disposto di cui all’art. 729, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni rego-
             lamentari che, nell’obbligare il militare ad eseguire l’ordine ritenuto illegittimo ma

             (7) - Si pensi, ad esempio, al caso estremo del militare affetto da una limitazione funzionale agli arti
                 superiori che a causa di ciò non abbia usato correttamente l’arma in dotazione.

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