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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO


          regolamentari in materia di ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 90) ,
                                                                                    (2)
          che riproduce integralmente l’art. 26 del previgente Regolamento di disciplina
          militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).
               La rubrica attribuita alla norma “servizi regolati da consegna” disvela l’esi-
          stenza di un legame affatto singolare tra la consegna e quei particolari servizi
          che nella consegna trovano la loro regolamentazione e la loro peculiare identità,
          così distinguendosi dal servizio ordinario.
               Le due espressioni, consegna e particolare servizio, si pongono quindi
          come le facce di un’unica medaglia, trovando ciascuna nella relazione con
          l’altra la possibilità di offrire una definizione costituzionalmente sostenibile
          delle fattispecie che nella consegna radicano il contenuto della condotta cri-
          minosa.
               In altri termini: se è l’esistenza della consegna che attiva la tutela penale
          del corretto svolgimento del servizio, nel contempo è la specificità del servizio,
          rigorosamente delimitato anche nel tempo e nello spazio, che consente di defi-
          nire con il termine “consegna” le disposizioni che ne costituiscono la regola.
               Questa, peraltro, risulta essere anche la linea guida tracciata dalla Corte
          Costituzionale che, con la fondamentale sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, nel
          riconoscere la costituzionalità dell’art. 120 c.p.m.p. sotto il profilo della suffi-
          ciente determinatezza del precetto, ha posto in evidenza: “che il termine consegna,
          che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell’ambito
          dell’ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo
          rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato”, soggiungendo: “che la giurisprudenza
          ha da tempo chiarito che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare in
          servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale
          siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna”.


          (2) - Art. 730 D.Lgs. n. 90/2010:
              1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
              scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio.
              2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a cono-
              scenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può
              farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.
              3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono
              agevolarlo nell’assolvimento del compito.


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