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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO
regolamentari in materia di ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 90) ,
(2)
che riproduce integralmente l’art. 26 del previgente Regolamento di disciplina
militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).
La rubrica attribuita alla norma “servizi regolati da consegna” disvela l’esi-
stenza di un legame affatto singolare tra la consegna e quei particolari servizi
che nella consegna trovano la loro regolamentazione e la loro peculiare identità,
così distinguendosi dal servizio ordinario.
Le due espressioni, consegna e particolare servizio, si pongono quindi
come le facce di un’unica medaglia, trovando ciascuna nella relazione con
l’altra la possibilità di offrire una definizione costituzionalmente sostenibile
delle fattispecie che nella consegna radicano il contenuto della condotta cri-
minosa.
In altri termini: se è l’esistenza della consegna che attiva la tutela penale
del corretto svolgimento del servizio, nel contempo è la specificità del servizio,
rigorosamente delimitato anche nel tempo e nello spazio, che consente di defi-
nire con il termine “consegna” le disposizioni che ne costituiscono la regola.
Questa, peraltro, risulta essere anche la linea guida tracciata dalla Corte
Costituzionale che, con la fondamentale sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, nel
riconoscere la costituzionalità dell’art. 120 c.p.m.p. sotto il profilo della suffi-
ciente determinatezza del precetto, ha posto in evidenza: “che il termine consegna,
che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell’ambito
dell’ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo
rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato”, soggiungendo: “che la giurisprudenza
ha da tempo chiarito che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare in
servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale
siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna”.
(2) - Art. 730 D.Lgs. n. 90/2010:
1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio.
2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a cono-
scenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può
farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.
3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono
agevolarlo nell’assolvimento del compito.
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