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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO
A corredo delle considerazioni svolte in sentenza, tuttavia, appare oppor-
tuno considerare ulteriormente che la tutela penale delle esigenze di servizio
deve comunque porsi in armonia con i principi, anch’essi di rango costituzio-
nale, posti a presidio della libertà individuale, che non può essere sacrificata se
non per la salvaguardia di interessi riconosciuti come preminenti dall’ordina-
mento. È in questa ottica, quindi, che occorre valutare, sotto tutte le possibili
angolazioni, anche la singolare situazione che viene a crearsi nel caso in cui sia
designato allo svolgimento di un particolare servizio un militare privo della
necessaria idoneità.
In proposito i giudici di legittimità, come si è visto, dopo aver aperto un
varco (ancorché meramente ipotetico) all’ipotesi difensiva secondo cui il prov-
vedimento di idoneità a mansioni tecnico-amministrative precludesse lo svolgi-
mento di servizi armati, hanno posto l’accento sul dato empirico che l’imputato
aveva di fatto intrapreso e svolto il servizio assegnatogli dai superiori e che pro-
prio a cagione di ciò la sua inidoneità non poteva valere ad esonerarlo dalla
osservanza della consegna.
Il ragionamento dei supremi giudici, mutuato dalla motivazione della sen-
tenza della Corte militare d’Appello, àncora quindi la sussistenza della tutela
penale della consegna non già alla legittimità della designazione del militare a
quel particolare servizio, quanto alla situazione di fatto venutasi a determinare
a seguito della concreta intrapresa del servizio stesso, il che, secondo i supremi
giudici, comporta inevitabilmente l’osservanza delle regole che lo disciplinano,
salvo il caso che l’inidoneità non influisca direttamente sulla possibilità di osser-
vare lo specifico punto della consegna che si assume violato.
Si tratta di considerazioni che sembrano affondare le proprie radici logi-
co-giuridiche nella norma di cui all’art. 16 c.p.m.p., che prevede l’applicabilità
della legge penale militare anche a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
È una disposizione (come noto, originariamente calibrata soprattutto sulle
problematiche del servizio di leva) finalizzata ad assicurare la ineludibile osser-
vanza degli obblighi connessi con la prestazione del servizio militare, e ciò a
prescindere da ogni possibile irregolarità nelle procedure di arruolamento o di
congedo, i cui effetti non devono produrre alcuna conseguenza concreta sino
alla cessazione di fatto del servizio. È infatti in linea con i parametri costituzio-
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