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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO


               A corredo delle considerazioni svolte in sentenza, tuttavia, appare oppor-
          tuno considerare ulteriormente che la tutela penale delle esigenze di servizio
          deve comunque porsi in armonia con i principi, anch’essi di rango costituzio-
          nale, posti a presidio della libertà individuale, che non può essere sacrificata se
          non per la salvaguardia di interessi riconosciuti come preminenti dall’ordina-
          mento. È in questa ottica, quindi, che occorre valutare, sotto tutte le possibili
          angolazioni, anche la singolare situazione che viene a crearsi nel caso in cui sia
          designato  allo  svolgimento  di  un  particolare  servizio  un  militare  privo  della
          necessaria idoneità.
               In proposito i giudici di legittimità, come si è visto, dopo aver aperto un
          varco (ancorché meramente ipotetico) all’ipotesi difensiva secondo cui il prov-
          vedimento di idoneità a mansioni tecnico-amministrative precludesse lo svolgi-
          mento di servizi armati, hanno posto l’accento sul dato empirico che l’imputato
          aveva di fatto intrapreso e svolto il servizio assegnatogli dai superiori e che pro-
          prio a cagione di ciò la sua inidoneità non poteva valere ad esonerarlo dalla
          osservanza della consegna.
               Il ragionamento dei supremi giudici, mutuato dalla motivazione della sen-
          tenza della Corte militare d’Appello, àncora quindi la sussistenza della tutela
          penale della consegna non già alla legittimità della designazione del militare a
          quel particolare servizio, quanto alla situazione di fatto venutasi a determinare
          a seguito della concreta intrapresa del servizio stesso, il che, secondo i supremi
          giudici, comporta inevitabilmente l’osservanza delle regole che lo disciplinano,
          salvo il caso che l’inidoneità non influisca direttamente sulla possibilità di osser-
          vare lo specifico punto della consegna che si assume violato.
               Si tratta di considerazioni che sembrano affondare le proprie radici logi-
          co-giuridiche nella norma di cui all’art. 16 c.p.m.p., che prevede l’applicabilità
          della legge penale militare anche a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
               È una disposizione (come noto, originariamente calibrata soprattutto sulle
          problematiche del servizio di leva) finalizzata ad assicurare la ineludibile osser-
          vanza degli obblighi connessi con la prestazione del servizio militare, e ciò a
          prescindere da ogni possibile irregolarità nelle procedure di arruolamento o di
          congedo, i cui effetti non devono produrre alcuna conseguenza concreta sino
          alla cessazione di fatto del servizio. È infatti in linea con i parametri costituzio-


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