Page 276 - Rassegna 2017-3
P. 276

CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Nella prima, e più ampia, prospettiva esegetica, il criterio di definizione del
             concetto di servizio è per vero molto agevole. Individuate le situazioni in cui
             per le più varie ragioni non vi è servizio in atto, tutte le altre integrerebbero il
             presupposto richiesto dalla norma. Il servizio prescinderebbe da quanto in con-
             creto si stia svolgendo e coinciderebbe con il fatto puro e semplice di essere
             impegnati nello svolgimento della propria obbligazione lavorativa. Sicché ne
             verrebbero escluse tutte quelle situazioni in cui, per le più varie ragioni, non ci
             si trovi nel concreto disimpegno delle proprie mansioni lavorative (turno di
             riposo, libera uscita, convalescenza, licenze etc.), in conformità alle linee gene-
             rali dell’assetto di tutela realizzato, specie nella configurazione originaria, che
             oltre all’ipotesi della pluralità di militari riuniti per servizio conosceva anche
             quello del luogo militare (nella particolare variante applicativa del luogo ove i
             militari si trovassero per ragioni di servizio)
                  Si ritiene, però, che tale interpretazione non possa accogliersi. Con essa si
             viene infatti a costituire una cospicua ipoteca sul resto della disposizione di cui
             al 199, condannata ad un ruolo di pura marginalità e statisticamente poco fre-
             quente.  Inoltre  siffatta  prospettiva  verrebbe  a  ripristinare,  nella  sostanza,  il
             ruolo che il “luogo militare” svolgeva nell’impianto originario della disposizio-
             ne dell’articolo 199. E’ noto, infatti, come in tale originaria previsione fosse pre-
             vista la configurabilità dei reati speciali di insubordinazione ed abuso di autorità
             tutte le volte che il fatto fosse commesso in luogo militare, a prescindere dalle
             ragioni private alla base del fatto e per il sol fatto che il suo luogo di commis-
             sione coincidesse con un luogo militare, che, a tenore di quanto disposto dal-
             l’articolo 230, ultimo comma del codice penale militare, e con rilevanza per
             tutta la legge penale militare, comprende anche “qualsiasi altro luogo dove i
             militari si trovano, ancorché momentaneamente per ragioni di servizio”.
                  Ed è altresì noto che con sentenza n.22 del 17-24 gennaio 1991  la Corte
             Costituzionale, dovendo decidere se la commissione del fatto in luoghi militari
             diversi dalle navi o aeromobili potesse ritenersi ragione sufficiente a giustificare
             la applicabilità della normativa speciale contro la disciplina militare in luogo di
             quella comune concernente i reati contro la persona, vi ha dato risposta negativa,
             argomentando che in siffatti casi non fosse apprezzabile alcun diretto coinvolgi-
             mento della disciplina militare, e quindi del rapporto gerarchico, e concludendo


             274
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281