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GAZZETTA UFFICIALE


          disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli
          atti normativi dell’Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d’Europa.

          Titolo II - Richiesta dall’estero

          Capo I - Procedimento

          Art. 4. Attribuzioni del pubblico ministero

          1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel
          quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al rico-
          noscimento  dell’ordine  di  indagine  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  ricezione  o
          entro il diverso termine indicato dall’autorità di emissione, e comunque non oltre ses-
          santa  giorni.  Della  ricezione  dell’ordine  di  indagine  il  procuratore  della  Repubblica
          informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento
          investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e
          3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell’ordine di indagine
          ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.
          2. All’esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme
          espressamente richieste dall’autorità di emissione che non siano contrarie ai principi
          dell’ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22
          è in ogni caso regolato dalla legge italiana.
          3. Si provvede al riconoscimento e all’esecuzione nel più breve termine indicato dal-
          l’autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.
          4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico mini-
          stero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini
          dell’avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell’atto. Quando
          la  legge  italiana  prevede  soltanto  il  diritto  del  difensore  di  assistere  al  compimento
          dell’atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in
          cui l’atto è compiuto o immediatamente dopo.
          5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in
          più distretti, all’esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel
          quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel
          cui distretto deve compiersi l’atto di maggior importanza investigativa.
          6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l’ordine di indagine ritiene che
          deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso
          immediatamente gli atti, dando comunicazione all’autorità di emissione; in caso di con-
          trasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.
          7. Il riconoscimento e l’esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in
          altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al
          procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest’ultimo.
          8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini
          ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo
          quanto previsto dall’articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.


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