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LEGISLAZIONE


                                 LEGISLAZIONE



                                Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108
             NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
             CONSIGLIO, DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL’ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE

                      (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 162 del 13 luglio 2017)

             Titolo I - Disposizioni di principio e definizioni

             Art. 1. Disposizioni di principio

             1.  Il  presente  decreto  attua  nell’ordinamento  interno  la  direttiva  2014/41/UE  del
             Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva,
             relativa all’ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
             costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in tema di diritti
             fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

             Art. 2. Definizioni

             1. Ai fini del presente decreto si intende per:
             a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il prov-
             vedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convali-
             dato dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea, per compiere
             atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che
             si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell’Unione ovvero per
             acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;
             b) autorità di emissione: l’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione, che
             emette l’ordine di indagine con il quale dispone l’acquisizione di elementi di prova in un
             procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente
             da un’autorità amministrativa;
             c) autorità di esecuzione: l’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione che
             riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall’autorità giudi-
             ziaria italiana;
             d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell’autorità di emissione;
             e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell’autorità di esecuzione;
             f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.

             Art. 3. Protezione dei dati personali

             1. Nel compimento delle attività relative all’emissione, alla trasmissione, al riconosci-
             mento ed all’esecuzione dell’ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le


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