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LEGISLAZIONE
LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108
NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL’ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 162 del 13 luglio 2017)
Titolo I - Disposizioni di principio e definizioni
Art. 1. Disposizioni di principio
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva,
relativa all’ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in tema di diritti
fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il prov-
vedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convali-
dato dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea, per compiere
atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che
si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell’Unione ovvero per
acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;
b) autorità di emissione: l’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione, che
emette l’ordine di indagine con il quale dispone l’acquisizione di elementi di prova in un
procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente
da un’autorità amministrativa;
c) autorità di esecuzione: l’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione che
riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall’autorità giudi-
ziaria italiana;
d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell’autorità di emissione;
e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell’autorità di esecuzione;
f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.
Art. 3. Protezione dei dati personali
1. Nel compimento delle attività relative all’emissione, alla trasmissione, al riconosci-
mento ed all’esecuzione dell’ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le
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