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LO STATUS DI MILITARE IN SERVIZIO COME CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ DEI
               REATI DI INSUBORDINAZIONE E ABUSO DI AUTORITÀ (ART. 199 C.P.M.P.)


               “Ritiene  questo  giudice  che  la  richiesta  di  archiviazione  debba  essere
          accolta, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte nella medesima.
               Può darsi per certo che il fatto addebitato al …………. non presenti alcun
          collegamento diretto ed immediato con il servizio e la disciplina militare; così
          come può darsi per certo che la riconducibilità di tale fatto nel quadro della spe-
          ciale fattispecie, procedibile di ufficio, dell’ingiuria ad inferiore sia stata operata
          sulla base dell’ipotesi che tale fatto sia stato commesso da militare in servizio.
               È noto, infatti, che la norma contenuta nell’articolo 199 c.p.m.p. si apre
          con l’affermazione che le fattispecie di insubordinazione e di abuso di autorità
          non si applicano allorquando i fatti da esse preveduti vengano commessi per
          cause estranee al servizio e alla disciplina militare. Indi prosegue delineando -
          sia pure con formulazione “in negativo” - alcune situazioni in grado di paraliz-
          zare l’efficacia della ipotetica esistenza della causa estranea al servizio e alla
          disciplina ed in grado, quindi, di imprimere al concreto fatto posto in essere, in
          ogni caso e qualunque ne sia stato il movente, la particolare qualificazione giu-
          ridica di reato di insubordinazione o di abuso di autorità.
               Tra tali fatti rientra la circostanza che il fatto sia stato commesso da “mili-
          tare  che  si  trovi  in  servizio”.  In  altri  termini,  laddove  l’offesa,  nelle  diverse
          varianti di ingiuria, minaccia o violenza, sia stata posta in essere da un superio-
          re/inferiore nel mentre era impegnato “in servizio”, tale offesa ricade nell’am-
          bito dei più gravi reati a tutela del rapporto di gerarchia e non assume alcuna
          rilevanza determinante la circostanza che le cause di tale offesa attengano a
          vicende di natura personale e privata.
               La questione che in tali casi si pone è soltanto una: comprendere che cosa
          si intenda con la locuzione “militare che si trovi in servizio”, riferita al soggetto
          attivo e tale da discriminare tra la applicabilità di norme incriminatrici tenden-
          zialmente procedibili a richiesta di procedimento e norme incriminatrici sempre
          procedibili di ufficio.
               È indubbio che la situazione tipica consiste in un particolare «status» del
          soggetto attivo, in relazione alla quale si pone il problema di stabilire se con tale
          locuzione si intenda fare riferimento al generico rapporto di impiego in attualità
          di svolgimento oppure ad un servizio particolare e determinato, che si configuri
          come una concreta articolazione di tale rapporto di impiego.


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