Page 270 - Rassegna 2017-3
P. 270

CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno disatteso la tesi difen-
             siva sulla base di tre ordini di ragioni:
                  -  in primo luogo si è ritenuto che, in base alle disposizioni in vigore , la
                                                                                    (5)
             dichiarazione di temporanea idoneità al servizio militare limitatamente all’impie-
             go in mansioni tecnico-amministrative non precludesse l’impiego del militare in
             servizi per i quali era prevista la dotazione di armi, non essendo intervenuto in
             proposito alcun espresso divieto né uno specifico giudizio di non idoneità;
                  -  in secondo luogo che, anche a voler aderire alla tesi difensiva, occorreva
             riconoscere che il militare, una volta intrapreso il servizio, non poteva ritenersi
             esonerato dalla osservanza della consegna anche nel caso in cui a quello speci-
             fico servizio non potesse essere comandato;
                  -  in  terzo  luogo  che  “l’invocata  inidoneità  all’utilizzo  di  armi  non  presentava
             alcun profilo di incidenza concreta né di attinenza astratta con la specifica natura della con-
             segna la cui violazione era stata contestata” .
                                                 (6)
                  La prima delle tre affermazioni, in realtà, non appare pienamente condivisi-
             bile. Vero è che la citata direttiva non offre alcuna indicazione in ordine a cosa
             debba intendersi per mansioni tecnico-amministrative, tuttavia il senso dell’espres-
             sione non sembra possa essere interpretato se non come idoneità limitata al lavoro
             d’ufficio, con esclusione dei servizi armati che, per la loro gravosità e delicatezza,
             vanno svolti da personale pienamente efficiente e incondizionatamente abile al ser-
             vizio militare. Gli stessi giudici, infatti, probabilmente consapevoli della debolezza
             argomentativa dell’assunto iniziale, sono andati oltre e hanno radicato il fulcro
             motivazionale delle sentenze sia di appello che di cassazione sulle ulteriori argo-
            mentazioni sviluppate nel secondo e nel terzo dei punti sopra sinteticamente espo-
            sti, tra di essi logicamente consequenziali, argomentazioni che, in ultima analisi,
            vanno lette alla luce  dalla particolare rilevanza costituzionale e dalla conseguente
            speciale meritevolezza di tutela degli interessi militari dello Stato, soprattutto quan-
            do riferibili a servizi per loro natura particolarmente sensibili.


             (5) - “Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giu-
                dizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al
                servizio militare per il personale della Forza armata”, emanata il 18 marzo 2009 dal Comando
                Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità, Ufficio Organizzazione Sanitaria.
             (6) - Pag. 5 della sentenza della Cassazione n. 19326/2017.


             268
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275