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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno disatteso la tesi difen-
siva sulla base di tre ordini di ragioni:
- in primo luogo si è ritenuto che, in base alle disposizioni in vigore , la
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dichiarazione di temporanea idoneità al servizio militare limitatamente all’impie-
go in mansioni tecnico-amministrative non precludesse l’impiego del militare in
servizi per i quali era prevista la dotazione di armi, non essendo intervenuto in
proposito alcun espresso divieto né uno specifico giudizio di non idoneità;
- in secondo luogo che, anche a voler aderire alla tesi difensiva, occorreva
riconoscere che il militare, una volta intrapreso il servizio, non poteva ritenersi
esonerato dalla osservanza della consegna anche nel caso in cui a quello speci-
fico servizio non potesse essere comandato;
- in terzo luogo che “l’invocata inidoneità all’utilizzo di armi non presentava
alcun profilo di incidenza concreta né di attinenza astratta con la specifica natura della con-
segna la cui violazione era stata contestata” .
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La prima delle tre affermazioni, in realtà, non appare pienamente condivisi-
bile. Vero è che la citata direttiva non offre alcuna indicazione in ordine a cosa
debba intendersi per mansioni tecnico-amministrative, tuttavia il senso dell’espres-
sione non sembra possa essere interpretato se non come idoneità limitata al lavoro
d’ufficio, con esclusione dei servizi armati che, per la loro gravosità e delicatezza,
vanno svolti da personale pienamente efficiente e incondizionatamente abile al ser-
vizio militare. Gli stessi giudici, infatti, probabilmente consapevoli della debolezza
argomentativa dell’assunto iniziale, sono andati oltre e hanno radicato il fulcro
motivazionale delle sentenze sia di appello che di cassazione sulle ulteriori argo-
mentazioni sviluppate nel secondo e nel terzo dei punti sopra sinteticamente espo-
sti, tra di essi logicamente consequenziali, argomentazioni che, in ultima analisi,
vanno lette alla luce dalla particolare rilevanza costituzionale e dalla conseguente
speciale meritevolezza di tutela degli interessi militari dello Stato, soprattutto quan-
do riferibili a servizi per loro natura particolarmente sensibili.
(5) - “Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giu-
dizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al
servizio militare per il personale della Forza armata”, emanata il 18 marzo 2009 dal Comando
Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità, Ufficio Organizzazione Sanitaria.
(6) - Pag. 5 della sentenza della Cassazione n. 19326/2017.
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