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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO
Appare netta, quindi, la distinzione rispetto al generico servizio, assegnato
a ciascun militare per la sua ordinaria attività quotidiana e il cui corretto svolgi-
mento trova normale tutela solo in ambito disciplinare (salvo il caso in cui una
specifica disposizione sia emanata con la forma dell’ordine gerarchico, nel qual
caso ci si muove sul territorio del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 del
codice di pace).
In sintesi, per usare una terminologia di tipo matematico, i servizi regolati
da consegna formano una sorta di sottoinsieme caratterizzato, rispetto al più
ampio concetto di servizio, dalla rigidità delle modalità essenziali previste per il
suo svolgimento, ivi compresa una precisa delimitazione spazio-temporale .
(4)
Fatta questa breve premessa di carattere generale, passiamo al caso esami-
nato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, che ha pienamente
condiviso le conclusioni a cui era pervenuta la Corte Militare d’Appello.
Il fatto in sé si presenta molto semplice: un militare dell’Esercito in servizio
quale Comandante della Guardia aveva consentito a due ragazze l’ingresso nel
sedime militare in orario notturno, contravvenendo in tal modo alle consegne e
venendo così condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p.
L’aspetto di specifico interesse suscitato dalla vicenda riguarda la circo-
stanza che il militare in questione era stato dichiarato non idoneo per due anni
al servizio fuori area e idoneo per sei mesi al servizio tecnico-amministrativo. Il
difensore dell’imputato sia nell’atto di appello che nel ricorso per cassazione
aveva eccepito che, a causa di tale parziale idoneità, il militare non potesse esse-
re impiegato nello svolgimento di servizi armati, quale era quello di
Comandante della Guardia e, di conseguenza, non poteva sussistere la sua piena
consapevolezza di violare le consegne impartitegli, con conseguente mancanza
del dolo.
(4) - Non è questa la sede per approfondire ulteriormente tutte le complesse questioni suscitate dal-
l’istituto della consegna e dai reati ad essa correlati, ivi comprese quelle relative alla rilevanza
della cosiddetta “consegna implicita” (ossia di quelle regole non espresse che scaturiscono
dalla particolare tipologia del servizio e sono ad esso connaturate) ovvero alla possibile rico-
noscibilità in alcune fattispecie della natura di norma penale in bianco. Per una più completa
trattazione e per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza, si rinvia quindi a: D.
BRUNELLI-G. MAZZI, Diritto penale militare, Giuffrè 2007, pagg. 261 e ss. e F. UFILUGELLI, in
Codici Penali Militari, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA, Giuffrè 2001, pagg. 282 e ss.
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