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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO


               Appare netta, quindi, la distinzione rispetto al generico servizio, assegnato
          a ciascun militare per la sua ordinaria attività quotidiana e il cui corretto svolgi-
          mento trova normale tutela solo in ambito disciplinare (salvo il caso in cui una
          specifica disposizione sia emanata con la forma dell’ordine gerarchico, nel qual
          caso ci si muove sul territorio del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 del
          codice di pace).
               In sintesi, per usare una terminologia di tipo matematico, i servizi regolati
          da consegna formano una sorta di sottoinsieme caratterizzato, rispetto al più
          ampio concetto di servizio, dalla rigidità delle modalità essenziali previste per il
          suo svolgimento, ivi compresa una precisa delimitazione spazio-temporale .
                                                                                  (4)
               Fatta questa breve premessa di carattere generale, passiamo al caso esami-
          nato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, che ha pienamente
          condiviso le conclusioni a cui era pervenuta la Corte Militare d’Appello.
               Il fatto in sé si presenta molto semplice: un militare dell’Esercito in servizio
          quale Comandante della Guardia aveva consentito a due ragazze l’ingresso nel
          sedime militare in orario notturno, contravvenendo in tal modo alle consegne e
          venendo così condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p.
               L’aspetto di specifico interesse suscitato dalla vicenda riguarda la circo-
          stanza che il militare in questione era stato dichiarato non idoneo per due anni
          al servizio fuori area e idoneo per sei mesi al servizio tecnico-amministrativo. Il
          difensore dell’imputato sia nell’atto di appello che nel ricorso per cassazione
          aveva eccepito che, a causa di tale parziale idoneità, il militare non potesse esse-
          re  impiegato  nello  svolgimento  di  servizi  armati,  quale  era  quello  di
          Comandante della Guardia e, di conseguenza, non poteva sussistere la sua piena
          consapevolezza di violare le consegne impartitegli, con conseguente mancanza
          del dolo.


          (4) - Non è questa la sede per approfondire ulteriormente tutte le complesse questioni suscitate dal-
              l’istituto della consegna e dai reati ad essa correlati, ivi comprese quelle relative alla rilevanza
              della cosiddetta “consegna implicita” (ossia di quelle regole non espresse che scaturiscono
              dalla particolare tipologia del servizio e sono ad esso connaturate) ovvero alla possibile rico-
              noscibilità in alcune fattispecie della natura di norma penale in bianco. Per una più completa
              trattazione  e  per  ulteriori  richiami  di  dottrina  e  giurisprudenza,    si  rinvia  quindi  a:  D.
              BRUNELLI-G. MAZZI, Diritto penale militare, Giuffrè 2007, pagg. 261 e ss. e F. UFILUGELLI, in
              Codici Penali Militari, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA, Giuffrè 2001, pagg. 282 e ss.


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