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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
In proposito appare opportuno ricordare che, per definire il servizio rego-
lato da consegne, si è fatto tradizionalmente ricorso alla efficace immagine del
“servizio nel servizio”, proprio con l’intento di rimarcare una distinzione in ter-
mini tanto formali quanto sostanziali.
Sotto il profilo formale, infatti, il servizio regolato da consegna è regola-
mentato e di volta in volta affidato al singolo militare mediante procedure che
prevedono uno specifico comando e un adeguato indottrinamento, caratteristi-
che che trovano un evidente richiamo normativo nel disposto del secondo
comma del sopra citato art. 730 del T.U.
Dal punto di vista sostanziale, ferma restando la necessaria predisposizio-
ne da parte dell’autorità di comando di tutto quanto necessario per la corretta
osservanza delle prescrizioni imposte, il dato maggiormente significativo che
viene in luce è la rigidità della consegna, che deve essere tale da non lasciare nes-
sun margine di scelta al militare. Ovviamente le complessive modalità di svolgi-
mento dello specifico servizio, ancorché regolato da consegne, possono essere
connotate anche da limitati ambiti di discrezionalità, ma solo i comportamenti
che si pongono in contrasto inconciliabile con le prescrizioni generali o parti-
colari che costituiscono la consegna possono costituire illecito penale, restando
al di sotto della soglia di punibilità tutto ciò che, in via residuale, è rimesso al
prudente apprezzamento del militare comandato.
In altri termini, lì dove sono previsti margini di discrezionalità non può
esservi consegna .
(3)
Sul punto è opportuno richiamare ancora una volta la sentenza 263/2000
della Corte Costituzionale che in modo lapidario ha affermato: “Per quanto
riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella
giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di discrezionalità da parte del
militare comandato e che pertanto la consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve deter-
minare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio. In breve vi è,
nella consegna, il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare”.
(3) - Si consideri, ad esempio, il servizio di pattuglia, che nella sua complessa articolazione presenta
sia aspetti rigidamente regolamentati (territorio di competenza ove effettuare la vigilanza,
oppure orari e luogo dove allestire eventuali posti di blocco ecc.) sia aspetti rimessi al prudente
apprezzamento dei militari operanti (si pensi alle modalità di intervento in situazioni di emer-
genza o alla scelta delle singole autovetture da controllare a campione).
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