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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  In proposito appare opportuno ricordare che, per definire il servizio rego-
             lato da consegne, si è fatto tradizionalmente ricorso alla efficace immagine del
             “servizio nel servizio”, proprio con l’intento di rimarcare una distinzione in ter-
             mini tanto formali quanto sostanziali.
                  Sotto il profilo formale, infatti, il servizio regolato da consegna è regola-
             mentato e di volta in volta affidato al singolo militare mediante procedure che
             prevedono uno specifico comando e un adeguato indottrinamento, caratteristi-
             che  che  trovano  un  evidente  richiamo  normativo  nel  disposto  del  secondo
             comma del sopra citato art. 730 del T.U.
                  Dal punto di vista sostanziale, ferma restando la necessaria predisposizio-
             ne da parte dell’autorità di comando di tutto quanto necessario per la corretta
             osservanza delle prescrizioni imposte, il dato maggiormente significativo che
             viene in luce è la rigidità della consegna, che deve essere tale da non lasciare nes-
             sun margine di scelta al militare. Ovviamente le complessive modalità di svolgi-
             mento dello specifico servizio, ancorché regolato da consegne, possono essere
             connotate anche da limitati ambiti di discrezionalità, ma solo i comportamenti
             che si pongono in contrasto inconciliabile con le prescrizioni generali o parti-
             colari che costituiscono la consegna possono costituire illecito penale, restando
             al di sotto della soglia di punibilità tutto ciò che, in via residuale, è rimesso al
             prudente apprezzamento del militare comandato.
                  In altri termini, lì dove sono previsti margini di discrezionalità non può
             esservi consegna .
                             (3)
                  Sul punto è opportuno richiamare ancora una volta la sentenza 263/2000
             della  Corte  Costituzionale  che  in  modo  lapidario  ha  affermato:  “Per  quanto
             riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella
             giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di discrezionalità da parte del
             militare comandato e che pertanto la consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve deter-
             minare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio. In breve vi è,
             nella consegna, il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare”.

             (3) - Si consideri, ad esempio, il servizio di pattuglia, che nella sua complessa articolazione presenta
                 sia  aspetti  rigidamente  regolamentati  (territorio  di  competenza  ove  effettuare  la  vigilanza,
                 oppure orari e luogo dove allestire eventuali posti di blocco ecc.) sia aspetti rimessi al prudente
                 apprezzamento dei militari operanti (si pensi alle modalità di intervento in situazioni di emer-
                 genza o alla scelta delle singole autovetture da controllare a campione).

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