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LEGISLAZIONE
mento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto di cui all’articolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l’ordine
di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e
dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
a) l’autorità che procede;
b) l’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di inter-
cettazione con l’indicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell’intercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria l’attività di indagine richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l’esecuzione, oltre che per i motivi indicati
dall’articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’ordina-
mento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all’autorità di emissione a
cura del procuratore della Repubblica.
4. All’ordine di indagine, previa consultazione con l’autorità di emissione, può darsi
esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con l’intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle
operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acqui-
site comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di
cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all’autorità
di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di
intercettazione, l’autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione
o la decrittazione della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione,
ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle
comunicazioni.
Art. 24. Notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercet-
tazione nel territorio dello Stato
1. Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l’intercettazione di un
dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel
territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giu-
dice per le indagini preliminari la notificazione dell’avvio delle operazioni effettuata
dall’autorità giudiziaria dello Stato membro che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l’immediata cessazione delle operazioni
se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo
l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dà contestuale comu-
nicazione al procuratore della Repubblica.
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