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LEGISLAZIONE


             mento  interno,  il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  del  capoluogo  del
             distretto di cui all’articolo 4.
             2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l’ordine
             di  indagine  con  richiesta  di  esecuzione,  dopo  aver  provveduto  al  riconoscimento  e
             dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
             a) l’autorità che procede;
             b) l’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di inter-
             cettazione con l’indicazione del reato;
             c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
             d) la durata dell’intercettazione;
             e) i motivi che rendono necessaria l’attività di indagine richiesta.
             3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l’esecuzione, oltre che per i motivi indicati
             dall’articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’ordina-
             mento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all’autorità di emissione a
             cura del procuratore della Repubblica.
             4. All’ordine di indagine, previa consultazione con l’autorità di emissione, può darsi
             esecuzione alternativamente:
             a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
             b) con l’intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle
             operazioni.
             5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acqui-
             site comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la
             sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di
             cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all’autorità
             di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
             6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di
             intercettazione, l’autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione
             o la decrittazione della registrazione.
             7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione,
             ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle
             comunicazioni.

             Art. 24. Notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercet-
             tazione nel territorio dello Stato

             1.  Quando  è  disposta,  senza  richiesta  di  assistenza  tecnica,  l’intercettazione  di  un
             dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel
             territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giu-
             dice  per  le  indagini  preliminari  la  notificazione  dell’avvio  delle  operazioni  effettuata
             dall’autorità giudiziaria dello Stato membro che procede.
             2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l’immediata cessazione delle operazioni
             se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo
             l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dà contestuale comu-
             nicazione al procuratore della Repubblica.


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