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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 46. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve-
dono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
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