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LEGISLAZIONE
Legge 14 luglio 2017, n. 110
INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 166 del 18 luglio 2017
Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati
di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo
613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con
crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una per-
sona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, con-
trollo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito
con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante
più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità
della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incari-
cato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dal-
l’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi
precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate
di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della
metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la
pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la
morte, la pena è dell’ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del ser-
vizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di
un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta
ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni».
Art. 2. Modifica all’articolo 191 del codice di procedura penale
1. All’articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono
comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine
di provarne la responsabilità penale».
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