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LEGISLAZIONE


                                      Legge 14 luglio 2017, n. 110
                       INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
                       (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 166 del 18 luglio 2017

             Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati
             di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura

             1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo
             613 sono aggiunti i seguenti:
             «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con
             crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una per-
             sona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, con-
             trollo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito
             con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante
             più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità
             della persona.
             Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incari-
             cato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla
             funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
             Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dal-
             l’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
             Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi
             precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate
             di  un  terzo  e  se  ne  deriva  una  lesione  personale  gravissima  sono  aumentate  della
             metà.
             Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la
             pena  è  della  reclusione  di  anni  trenta.  Se  il  colpevole  cagiona  volontariamente  la
             morte, la pena è dell’ergastolo.
             Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico uffi-
             ciale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del ser-
             vizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di
             un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta
             ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusio-
             ne da sei mesi a tre anni».

             Art. 2. Modifica all’articolo 191 del codice di procedura penale

             1.  All’articolo  191  del  codice  di  procedura  penale,  dopo  il  comma  2  è  aggiunto  il
             seguente:
             «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono
             comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine
             di provarne la responsabilità penale».



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