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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
A lungo la comunità imprenditoriale cutrese ha costituito la principale vit-
tima delle estorsioni del clan, facendo così da apripista nei settori dell’edilizia e
dell’autotrasporto. Sin dall’epoca di Antonio Dragone gli operatori e i titolari di
attività commerciali cutresi erano obbligati a versare somme di denaro a favore
della cosca, a richiedere forniture (pena danneggiamenti) alla ditta del vecchio
boss, l’Artedile Srl di Reggio Emilia, o a cedere lavori pubblici in subappalto .
(32)
Erano loro, gli imprenditori calabresi, i “bersagli” più immediati del clan, deciso
a sfruttare a proprio vantaggio quella che può essere definita a tutti gli effetti
una variabile culturale. Una variabile che si esprime, oggi come allora, attraverso
due principali atteggiamenti: il reciproco riconoscimento, inteso come una forma di
lealtà “dovuta” da parte degli imprenditori corregionali verso la cosca; e la ras-
segnazione, che si manifesta in una minore propensione degli imprenditori cutresi
a denunciare il sopruso subito .
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Come afferma in proposito il collaboratore di giustizia Angelo Salvatore
Cortese, «Allora legalmente, per legge è un’estorsione, però loro non fanno capire come estor-
sione perché un cutrese, un cutrese, non ti denuncerà mai, perché se ti va a denunciare ed esce
la cosa sa che…se mi denuncia a me…maresciallo Pico…è morto!... Non puoi farlo con una
persona di Reggio Emilia o un bolognese, quello va e ti denuncia subito. Perché loro giocano
anche sulla pixie no? [la psiche] ...questo è cutrese, che mi denuncia per 5.000 euro? Mai
e poi mai ti andrà a denunciare, si impicca piuttosto, perché sa che poi tu gli ammazzi il fra-
tello, gli ammazzi i genitori, gli bruci la casa in Calabria» .
(34)
Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del decennio successivo, la tradi-
zionale sudditanza alla base del rapporto tra il clan e la comunità imprendito-
riale cutrese lascia però spazio a una nuova fase, sicuramente più favorevole per
gli operatori. Taluni di essi assumono infatti le vesti di collaboratori o associati
al clan, dal quale ottengono finanziamenti per le attività d’impresa e nuove
opportunità di reinvestimento di proventi illeciti .
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(32) - Tribunale di Catanzaro, sentenza di applicazione delle misure cautelari nei confronti di
Grande Aracri Nicolino+47, Giudice Donatella Garcea, 10 gennaio 2001.
(33) - CROSS, Terzo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la presidenza della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno mafioso, Milano, Cross, Università degli studi di Milano, 2015, pag.
46.
(34) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello
Giuseppe+202, Gip Alberto Ziroldi, 15 gennaio 2015, pag. 1.092.
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