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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                            DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE


             elementi fra cui la mancata esecuzione, parziale o totale, della decisione impu-
             gnata da parte di taluni Stati membri (tra cui la Slovacchia e l’Ungheria), il che
             contravviene l’obbligo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri cui gli
             Stati membri sono sottoposti nel settore della politica di asilo.
                  Infine, in settimo luogo, l’Avvocato generale rileva che il citato obbligo
             consente al Consiglio di adottare una misura temporanea che procede a una
             ripartizione obbligatoria, tra gli Stati membri, di persone che hanno bisogno di
             protezione internazionale, e quindi non si può ritenere che una misura del gene-
             re ecceda manifestamente quanto necessario per fornire una risposta efficace
             alla crisi migratoria.




             3. La sentenza della Corte di giustizia


                  3.1. Con la sentenza in data 6 settembre 2017, la Corte di Giustizia ha
             rigettato  totalmente  i  ricorsi  in  annullamento  proposti  dall’Ungheria  e  dalla
             Slovacchia contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di
             richiedenti asilo.
                  Tale meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a
             far  sì  che  la  Grecia  e  l’Italia  possano  far  fronte  alle  conseguenze  della  crisi
             migratoria del 2015.
                  Osserva la Corte che, come risposta alla crisi migratoria che ha colpito
             l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una deci-
             sione per aiutare l’Italia e la Grecia ad affrontare il flusso massiccio di migranti.
             Tale  decisione  prevede  la  ricollocazione,  a  partire  da  questi  ultimi  due  Stati
             membri e su un periodo di due anni, di 120mila persone in evidente bisogno di
             protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell’Unione.
                  La decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo 78,
             paragrafo 3, TFUE, il quale così dispone: «[q]ualora uno o più Stati membri debbano
             affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini
             di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee
             a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consul-
             tazione del Parlamento europeo».

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