Page 177 - Rassegna 2017-3
P. 177
ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE
elementi fra cui la mancata esecuzione, parziale o totale, della decisione impu-
gnata da parte di taluni Stati membri (tra cui la Slovacchia e l’Ungheria), il che
contravviene l’obbligo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri cui gli
Stati membri sono sottoposti nel settore della politica di asilo.
Infine, in settimo luogo, l’Avvocato generale rileva che il citato obbligo
consente al Consiglio di adottare una misura temporanea che procede a una
ripartizione obbligatoria, tra gli Stati membri, di persone che hanno bisogno di
protezione internazionale, e quindi non si può ritenere che una misura del gene-
re ecceda manifestamente quanto necessario per fornire una risposta efficace
alla crisi migratoria.
3. La sentenza della Corte di giustizia
3.1. Con la sentenza in data 6 settembre 2017, la Corte di Giustizia ha
rigettato totalmente i ricorsi in annullamento proposti dall’Ungheria e dalla
Slovacchia contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di
richiedenti asilo.
Tale meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a
far sì che la Grecia e l’Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi
migratoria del 2015.
Osserva la Corte che, come risposta alla crisi migratoria che ha colpito
l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una deci-
sione per aiutare l’Italia e la Grecia ad affrontare il flusso massiccio di migranti.
Tale decisione prevede la ricollocazione, a partire da questi ultimi due Stati
membri e su un periodo di due anni, di 120mila persone in evidente bisogno di
protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell’Unione.
La decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE, il quale così dispone: «[q]ualora uno o più Stati membri debbano
affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini
di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee
a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consul-
tazione del Parlamento europeo».
175