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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE
avrebbe dovuto essere adottato in base a una disposizione diversa dall’articolo
78, paragrafo 3, TFUE, poiché tale disposizione non può fungere da base giu-
ridica per atti legislativi.
Al riguardo, l’Avvocato generale sottolinea che la decisione impugnata
non può essere qualificata come atto legislativo alla luce del suo contenuto, per-
ché il Trattato FUE segue un approccio meramente formale per differenziare
gli atti legislativi dagli atti non legislativi. Infatti, solamente gli atti adottati
secondo una procedura legislativa (ordinaria o speciale) possono essere consi-
derati atti legislativi. Di conseguenza, le procedure, come quella prevista all’ar-
ticolo 78, paragrafo 3, TFUE, il cui svolgimento è simile a quello delle proce-
dure legislative speciali, ma che non sono espressamente qualificate come tali
dal Trattato FUE, devono essere considerate procedure non legislative che sfo-
ciano nell’adozione di atti non legislativi. Ciò premesso, per l’Avvocato generale
tale decisione costituisce un atto non legislativo adottato sul fondamento del-
l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE.
In questo stesso contesto, a parere dell’Avvocato generale, l’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE autorizza l’adozione di misure, che, per rispondere a una
situazione di emergenza individuata in maniera chiara, deroghino temporanea-
mente e su punti precisi ad atti legislativi in materia di asilo. L’Avvocato gene-
rale rileva, inoltre, che tale disposizione consente al Consiglio di adottare tutte
le misure temporanee che reputi necessarie per far fronte a una crisi migratoria.
In più, l’avvocato generale afferma che tali deroghe mirate e temporanee non
possono essere assimilate a una modifica permanente delle norme sostanziali
contenute in atti legislativi dell’Unione in materia di asilo sicché l’adozione della
decisione impugnata non costituisce un aggiramento della procedura legislativa.
Infine, l’Avvocato generale precisa che, poiché tale decisione costituisce
un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti connessi
alla partecipazione dei parlamenti nazionali (tali requisiti applicandosi solamen-
te agli atti legislativi).
In secondo luogo, l’Avvocato generale osserva che l’ambito temporale di
applicazione della decisione in esame (ossia dal 25 settembre 2015 al 26 settem-
bre 2017) è delimitato in maniera precisa, cosicché non se ne può contestare la
natura temporanea.
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