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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                            DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE


             avrebbe dovuto essere adottato in base a una disposizione diversa dall’articolo
             78, paragrafo 3, TFUE, poiché tale disposizione non può fungere da base giu-
             ridica per atti legislativi.
                  Al  riguardo,  l’Avvocato  generale  sottolinea  che  la  decisione  impugnata
             non può essere qualificata come atto legislativo alla luce del suo contenuto, per-
             ché il Trattato FUE segue un approccio meramente formale per differenziare
             gli  atti  legislativi  dagli  atti  non  legislativi.  Infatti,  solamente  gli  atti  adottati
             secondo una procedura legislativa (ordinaria o speciale) possono essere consi-
             derati atti legislativi. Di conseguenza, le procedure, come quella prevista all’ar-
             ticolo 78, paragrafo 3, TFUE, il cui svolgimento è simile a quello delle proce-
             dure legislative speciali, ma che non sono espressamente qualificate come tali
             dal Trattato FUE, devono essere considerate procedure non legislative che sfo-
             ciano nell’adozione di atti non legislativi. Ciò premesso, per l’Avvocato generale
             tale decisione costituisce un atto non legislativo adottato sul fondamento del-
             l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE.
                  In questo stesso contesto, a parere dell’Avvocato generale, l’articolo 78,
             paragrafo 3, TFUE autorizza l’adozione di misure, che, per rispondere a una
             situazione di emergenza individuata in maniera chiara, deroghino temporanea-
             mente e su punti precisi ad atti legislativi in materia di asilo. L’Avvocato gene-
             rale rileva, inoltre, che tale disposizione consente al Consiglio di adottare tutte
             le misure temporanee che reputi necessarie per far fronte a una crisi migratoria.
             In più, l’avvocato generale afferma che tali deroghe mirate e temporanee non
             possono essere assimilate a una modifica permanente delle norme sostanziali
             contenute in atti legislativi dell’Unione in materia di asilo sicché l’adozione della
             decisione impugnata non costituisce un aggiramento della procedura legislativa.
                  Infine, l’Avvocato generale precisa che, poiché tale decisione costituisce
             un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti connessi
             alla partecipazione dei parlamenti nazionali (tali requisiti applicandosi solamen-
             te agli atti legislativi).
                  In secondo luogo, l’Avvocato generale osserva che l’ambito temporale di
             applicazione della decisione in esame (ossia dal 25 settembre 2015 al 26 settem-
             bre 2017) è delimitato in maniera precisa, cosicché non se ne può contestare la
             natura temporanea.

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