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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE
L’articolo 4, paragrafo 2 prevede poi che, a decorrere dal 26 settembre
2016, siano ricollocati ulteriori 54mila richiedenti da Italia e Grecia, secondo le
medesime proporzioni.
Sono fatti salvi, espressamente, tutti gli adattamenti dei meccanismi di
ricollocazione, giustificati dall’evoluzione della situazione sul terreno o dal-
l’estensione della situazione di emergenza ad altri Stati membri causato dal veri-
ficarsi di un brusco spostamento dei flussi migratori.
Il Governo italiano aveva presentato istanza di intervento a sostegno del
Consiglio dell’Unione Europea, accolta dal Presidente della Corte.
La decisione è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fonda-
mento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, che prevede che, «[q]ualora uno o più
Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione [europea],
può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interes-
sati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo».
Come rilevato, la predetta decisione è intervenuta nel contesto della crisi
migratoria che ha colpito l’Unione europea a partire dal 2014 e che si è aggra-
vata durante il 2015, in particolare, nel corso dei mesi di luglio e agosto di tale
anno, nonché della disastrosa situazione umanitaria alla quale tale crisi ha dato
luogo, segnatamente negli Stati membri in prima linea, come la Repubblica ita-
liana e la Repubblica ellenica, che si sono trovati di fronte ad un afflusso mas-
siccio di migranti provenienti da paesi terzi quali la Repubblica araba siriana, la
Repubblica islamica d’Afghanistan, la Repubblica dell’Iraq e lo Stato d’Eritrea.
Va ricordato che il meccanismo di ricollocazione temporanea previsto
dalla decisione impugnata si aggiunge ad altre misure che erano già state adot-
tate a livello dell’Unione per far fronte alla crisi migratoria, fra cui il programma
europeo di «reinsediamento» di 22.504 persone bisognose di protezione interna-
zionale, concordato il 20 luglio 2015 sotto forma di «risoluzione» fra gli Stati
membri e gli Stati associati al sistema di Dublino, e la decisione (UE)
2015/1523, adottata dal Consiglio il 14 settembre 2015, la quale prevede la
ricollocazione dalla Grecia e dall’Italia e su un periodo di due anni di 40mila
persone in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati
membri sulla base di una ripartizione fissata per consenso.
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