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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                            DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE


                  L’articolo 4, paragrafo 2 prevede poi che, a decorrere dal 26 settembre
             2016, siano ricollocati ulteriori 54mila richiedenti da Italia e Grecia, secondo le
             medesime proporzioni.
                  Sono  fatti  salvi,  espressamente,  tutti  gli  adattamenti  dei  meccanismi  di
             ricollocazione,  giustificati  dall’evoluzione  della  situazione  sul  terreno  o  dal-
             l’estensione della situazione di emergenza ad altri Stati membri causato dal veri-
             ficarsi di un brusco spostamento dei flussi migratori.
                  Il Governo italiano aveva presentato istanza di intervento a sostegno del
             Consiglio dell’Unione Europea, accolta dal Presidente della Corte.
                  La decisione è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fonda-
             mento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, che prevede che, «[q]ualora uno o più
             Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
             improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione [europea],
             può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interes-
             sati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo».
                  Come rilevato, la predetta decisione è intervenuta nel contesto della crisi
             migratoria che ha colpito l’Unione europea a partire dal 2014 e che si è aggra-
             vata durante il 2015, in particolare, nel corso dei mesi di luglio e agosto di tale
             anno, nonché della disastrosa situazione umanitaria alla quale tale crisi ha dato
             luogo, segnatamente negli Stati membri in prima linea, come la Repubblica ita-
             liana e la Repubblica ellenica, che si sono trovati di fronte ad un afflusso mas-
             siccio di migranti provenienti da paesi terzi quali la Repubblica araba siriana, la
             Repubblica islamica d’Afghanistan, la Repubblica dell’Iraq e lo Stato d’Eritrea.
                  Va  ricordato  che  il  meccanismo  di  ricollocazione  temporanea  previsto
             dalla decisione impugnata si aggiunge ad altre misure che erano già state adot-
             tate a livello dell’Unione per far fronte alla crisi migratoria, fra cui il programma
             europeo di «reinsediamento» di 22.504 persone bisognose di protezione interna-
             zionale, concordato il 20 luglio 2015 sotto forma di «risoluzione» fra gli Stati
             membri  e  gli  Stati  associati  al  sistema  di  Dublino,  e  la  decisione  (UE)
             2015/1523,  adottata  dal  Consiglio  il  14  settembre  2015,  la  quale  prevede  la
             ricollocazione dalla Grecia e dall’Italia e su un periodo di due anni di 40mila
             persone in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati
             membri sulla base di una ripartizione fissata per consenso.

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