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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
Il 13 settembre 2015 la Commissione ha trasmesso la sua proposta ai par-
lamenti nazionali e, il 14 settembre 2015 il Consiglio ha trasmesso questa stessa
proposta al Parlamento a fini di consultazione.
Il 17 settembre 2015 il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa
che approvava detta proposta, vista, segnatamente, «l’eccezionale situazione di
urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio», chiedendo al contempo al
Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intendesse modificare sostanzial-
mente la proposta della Commissione.
Nel corso delle diverse riunioni tenutesi in seno al Consiglio fra il 17 e il
22 settembre 2015, la proposta iniziale della Commissione è stata modificata in
taluni punti.
In particolare, in occasione di tali riunioni, l’Ungheria ha fatto sapere che
respingeva l’idea di essere qualificata come «Stato membro in prima linea» e che
non desiderava figurare fra gli Stati membri beneficiari della ricollocazione
allo stesso titolo della Repubblica italiana e della Repubblica ellenica.
Pertanto, nel testo finale della proposta, qualsiasi menzione dell’Ungheria
quale Stato membro beneficiario, anche nel titolo della proposta, è stata sop-
pressa. Inoltre, l’allegato III della proposta iniziale, concernente la ripartizio-
ne di 54mila richiedenti che avrebbero dovuto essere ricollocati dall’Ungheria,
è stato soppresso.
L’Ungheria è stata invece inclusa negli allegati I e II quale Stato membro
di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dall’Italia e dalla
Grecia, e in tali allegati le sono pertanto state assegnate delle quote.
Il 22 settembre 2015 la proposta della Commissione così modificata è
stata adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata. La Repubblica ceca,
l’Ungheria, la Romania e la Repubblica slovacca hanno votato contro l’adozione
di tale proposta. La Repubblica di Finlandia si è astenuta.
1.2. Come affermato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Bot, in data
26 luglio 2016, la decisione impugnata costituisce un’espressione della solidarie-
tà che il Trattato prevede fra gli Stati membri.
Come rilevato, i ricorsi proposti dall’Ungheria e dalla Slovacchia offrono
l’occasione per ricordare che la solidarietà è uno dei valori principali
dell’Unione e si trova anzi alle basi di quest’ultima.
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