Page 172 - Rassegna 2017-3
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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    Il 13 settembre 2015 la Commissione ha trasmesso la sua proposta ai par-
               lamenti nazionali e, il 14 settembre 2015 il Consiglio ha trasmesso questa stessa
               proposta al Parlamento a fini di consultazione.
                    Il 17 settembre 2015 il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa
               che  approvava  detta  proposta,  vista,  segnatamente,  «l’eccezionale  situazione  di
               urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio», chiedendo al contempo al
               Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intendesse modificare sostanzial-
               mente la proposta della Commissione.
                    Nel corso delle diverse riunioni tenutesi in seno al Consiglio fra il 17 e il
               22 settembre 2015, la proposta iniziale della Commissione è stata modificata in
               taluni punti.
                    In particolare, in occasione di tali riunioni, l’Ungheria ha fatto sapere che
               respingeva l’idea di essere qualificata come «Stato membro in prima linea» e che
               non desiderava figurare fra gli Stati membri beneficiari della ricollocazione
               allo  stesso  titolo  della  Repubblica  italiana  e  della  Repubblica  ellenica.
               Pertanto,  nel  testo  finale  della  proposta,  qualsiasi  menzione  dell’Ungheria
               quale Stato membro beneficiario, anche nel titolo della proposta, è stata sop-
               pressa. Inoltre, l’allegato III della proposta iniziale, concernente la ripartizio-
               ne di 54mila richiedenti che avrebbero dovuto essere ricollocati dall’Ungheria,
               è stato soppresso.
                    L’Ungheria è stata invece inclusa negli allegati I e II quale Stato membro
               di  ricollocazione  dei  richiedenti  protezione  internazionale  dall’Italia  e  dalla
               Grecia, e in tali allegati le sono pertanto state assegnate delle quote.
                    Il  22  settembre  2015  la  proposta  della  Commissione  così  modificata  è
               stata  adottata  dal  Consiglio  a  maggioranza  qualificata.  La  Repubblica  ceca,
               l’Ungheria, la Romania e la Repubblica slovacca hanno votato contro l’adozione
               di tale proposta. La Repubblica di Finlandia si è astenuta.
                    1.2. Come affermato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Bot, in data
               26 luglio 2016, la decisione impugnata costituisce un’espressione della solidarie-
               tà che il Trattato prevede fra gli Stati membri.
                    Come rilevato, i ricorsi proposti dall’Ungheria e dalla Slovacchia offrono
               l’occasione  per  ricordare  che  la  solidarietà  è  uno  dei  valori  principali
               dell’Unione e si trova anzi alle basi di quest’ultima.

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