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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE
È stata così posta la questione di come sia possibile approfondire la soli-
darietà fra i popoli dell’Europa e concepire un’unione sempre più stretta fra tali
popoli, come auspica il preambolo del Trattato UE, senza una solidarietà fra gli
Stati membri quando uno di essi si trovi a fronteggiare una situazione di emer-
genza.
In un caso del genere, viene toccata “la quintessenza di quello che costi-
tuisce al contempo la ragion d’essere e la finalità del progetto europeo”.
È stata sottolineata l’importanza della solidarietà quale valore di base ed
esistenziale dell’Unione.
Già affermata nel Trattato di Roma, l’esigenza di solidarietà è ancora al
centro del processo di integrazione perseguito dal Trattato di Lisbona. Benché
sorprendentemente assente dall’elenco, figurante all’articolo 2, prima frase,
TUE, dei valori sui quali l’Unione si fonda, la solidarietà è menzionata, per con-
tro, nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
quale parte dei «valori indivisibili e universali» sui quali l’Unione è fondata. Inoltre,
l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, precisa che l’Unione promuove non solo «la soli-
darietà tra le generazioni», ma anche «la solidarietà tra gli Stati membri». La solida-
rietà continua dunque a far parte di un insieme di valori e principi che costituisce «la base
della costruzione europea».
In maniera più specifica, la solidarietà è “al contempo un pilastro e
un principio guida delle politiche dell’Unione relative ai controlli alle fron-
tiere, all’asilo e all’immigrazione, i quali costituiscono l’oggetto del titolo
V, capo 2, del Trattato UE, dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia”.
Ne è espressione l’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, ai sensi del quale
l’Unione «sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle
frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini
dei paesi terzi».
Inoltre, l’articolo 80 TFUE dispone che «le politiche dell’Unione di cui [a tale]
capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione
della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta neces-
sario, gli atti dell’Unione adottati in virtù [di detto] capo contengono misure appropriate ai
fini dell’applicazione di tale principio».
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