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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    In terzo luogo, l’Avvocato generale rileva che le conclusioni del Consiglio
               europeo del 25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono deci-
               dere «per consenso» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di
               protezione  internazionale  «tenendo  conto  della  situazione  specifica  di  ogni
               Stato membro», non ostano a che il Consiglio adotti la decisione impugnata.
               Infatti, tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazio-
               ne inteso, onde rispondere all’afflusso di migranti rilevato nel 2014 e nei primi
               mesi del 2015, a ripartire 40mila persone tra gli Stati membri. Tale progetto è
               stato oggetto della decisione 2015/15235 e non della decisione impugnata nel
               caso di specie.
                    In  quarto  luogo,  l’Avvocato  generale  respinge  l’argomento  secondo  il
               quale il Consiglio avrebbe dovuto consultare nuovamente il Parlamento euro-
               peo, perché aveva apportato modifiche sostanziali alla proposta di decisione ini-
               ziale della Commissione, prendendo atto, in particolare, della volontà espressa
               dall’Ungheria di non figurare nell’elenco degli Stati membri beneficiari del mec-
               canismo di ricollocazione e qualificandola come Stato membro di ricollocazio-
               ne. A questo proposito, l’avvocato generale ritiene che, poiché tali modifiche
               non intaccano le caratteristiche fondamentali del meccanismo, non fosse neces-
               saria una nuova consultazione formale del Parlamento.
                    In quinto luogo, l’Avvocato generale osserva che, nonostante la decisione
               impugnata  contenga  modifiche  rispetto  alla  proposta  iniziale  della
               Commissione, il Consiglio non era tenuto a decidere all’unanimità, perché la
               Commissione non si è opposta a tali modifiche.
                    In sesto luogo, per l’Avvocato generale la decisione impugnata contribui-
               sce in modo automatico ad alleviare la forte pressione esercitata sui sistemi di
               asilo greco e italiano a seguito della crisi migratoria dell’estate del 2015 ed è
               quindi idonea a realizzare l’obiettivo che essa persegue.
                    In tale contesto, la debole efficacia delle misure previste da tale decisione
               non  ne  mette  in  discussione  l’idoneità  a  raggiungere  l’obiettivo  prefissato,
               dovendo quest’ultima essere valutata in base a elementi di fatto e di diritto pre-
               senti al momento in cui l’atto è stato adottato e non alla luce di considerazioni
               retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. In più, l’avvocato generale
               pone l’accento sul fatto che tale debole efficacia si spiega con un complesso di

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