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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
In terzo luogo, l’Avvocato generale rileva che le conclusioni del Consiglio
europeo del 25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono deci-
dere «per consenso» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di
protezione internazionale «tenendo conto della situazione specifica di ogni
Stato membro», non ostano a che il Consiglio adotti la decisione impugnata.
Infatti, tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazio-
ne inteso, onde rispondere all’afflusso di migranti rilevato nel 2014 e nei primi
mesi del 2015, a ripartire 40mila persone tra gli Stati membri. Tale progetto è
stato oggetto della decisione 2015/15235 e non della decisione impugnata nel
caso di specie.
In quarto luogo, l’Avvocato generale respinge l’argomento secondo il
quale il Consiglio avrebbe dovuto consultare nuovamente il Parlamento euro-
peo, perché aveva apportato modifiche sostanziali alla proposta di decisione ini-
ziale della Commissione, prendendo atto, in particolare, della volontà espressa
dall’Ungheria di non figurare nell’elenco degli Stati membri beneficiari del mec-
canismo di ricollocazione e qualificandola come Stato membro di ricollocazio-
ne. A questo proposito, l’avvocato generale ritiene che, poiché tali modifiche
non intaccano le caratteristiche fondamentali del meccanismo, non fosse neces-
saria una nuova consultazione formale del Parlamento.
In quinto luogo, l’Avvocato generale osserva che, nonostante la decisione
impugnata contenga modifiche rispetto alla proposta iniziale della
Commissione, il Consiglio non era tenuto a decidere all’unanimità, perché la
Commissione non si è opposta a tali modifiche.
In sesto luogo, per l’Avvocato generale la decisione impugnata contribui-
sce in modo automatico ad alleviare la forte pressione esercitata sui sistemi di
asilo greco e italiano a seguito della crisi migratoria dell’estate del 2015 ed è
quindi idonea a realizzare l’obiettivo che essa persegue.
In tale contesto, la debole efficacia delle misure previste da tale decisione
non ne mette in discussione l’idoneità a raggiungere l’obiettivo prefissato,
dovendo quest’ultima essere valutata in base a elementi di fatto e di diritto pre-
senti al momento in cui l’atto è stato adottato e non alla luce di considerazioni
retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. In più, l’avvocato generale
pone l’accento sul fatto che tale debole efficacia si spiega con un complesso di
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