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ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                            DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE


             avuto luogo nei mesi di luglio e agosto dell’anno 2015.
                  3.2. La Corte di Giustizia ha, dunque, confermato la legittimità della deci-
             sione n. 2015/1601 del Consiglio, che ha dato per la prima volta attuazione, in
             un ambito così delicato e anche divisivo, come quello della politica di asilo, al
             principio di solidarietà tra gli Stati membri, con misure che sono andate oltre il
             sostegno finanziario.
                  In primo luogo, la Corte ha respinto tutte le censure procedimentali sol-
             levate dalle due ricorrenti (e dall’interveniente Polonia) in ordine alle modalità
             con cui si era pervenuti alla decisione.
                  La Corte ha, inoltre, evidenziato come la misura adottata dal Consiglio
             non fosse suscettibile di censure nel merito, dal momento che “appare ... diffi-
             cilmente contestabile che qualsiasi regime di asilo, anche uno che non presen-
             tasse debolezze strutturali in termini di accoglienza e di capacità di trattamento
             delle domande di protezione interazionale, sarebbe stato gravemente perturba-
             to dall’afflusso senza precedenti di migranti che ha avuto luogo in Grecia e in
             Italia nel corso dell’anno 2015” (punto 214).
                  La decisione del Consiglio risultava, quindi, all’epoca in cui è stata adotta-
             ta, giustificata dalla situazione di fatto di gravissima pressione migratoria eser-
             citata sulle frontiere di Italia e Grecia, e adeguata al perseguimento dell’obietti-
             vo di alleggerimento degli oneri gravanti sui due Paesi.
                  In linea di principio la Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, come si è
             già detto, che l’art. 78, par. 3, TFUE prescrive l’adozione di ogni misura utile a
             far fronte in maniera effettiva e rapida a una situazione di emergenza, senza
             porre alcuna limitazione in termini di durata della stessa.
                  Secondo la Corte di Giustizia, il Consiglio dispone, dunque, di un “ampio
             margine di discrezionalità” nell’individuare le misure più idonee (anche in termi-
             ni di durata) a garantire il raggiungimento del risultato concreto della ripartizione
             del carico dei migranti richiedenti la protezione internazionale (punti 254-255).
                  In sede di discussione orale, l’Avvocatura dello Stato aveva sottolineato la
             centralità, nel sistema di asilo europeo, del principio generale di diritto primario
             di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità degli Stati membri (art.
             80, TFUE), di cui è espressione, tra l’altro, proprio il potere riconosciuto al
             Consiglio dall’art. 78, par. 3, TFUE.

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