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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
Altro profilo procedurale importante è quello relativo alla circostanza che
la Corte ha dichiarato che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione
impugnata all’unanimità anche se, in vista dell’adozione delle suddette modifi-
che, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la
Corte ha rilevato che la proposta modificata è stata approvata dalla
Commissione tramite due dei suoi membri che erano autorizzati dal collegio a
tal fine.
La Corte ha considerato che, d’altronde, il meccanismo di ricollocazione
previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente
inadatta a contribuire al raggiungimento del suo obiettivo, ossia aiutare la
Grecia e l’Italia ad affrontare le conseguenze della crisi migratoria del 2015.
A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che la validità della decisione non
potesse essere rimessa in discussione sulla base di valutazioni retrospettive
riguardanti il suo grado di efficacia. Infatti, quando il legislatore dell’Unione
deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua valutazione può
essere rimessa in discussione solo qualora appaia manifestamente erronea alla
luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell’adozione di tale nor-
mativa. Orbene, così non avviene nel caso di specie, poiché il Consiglio ha pro-
ceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici disponibili all’epoca,
ad un’analisi obiettiva degli effetti della misura con riferimento alla situazione di
emergenza in questione.
In tale contesto, la Corte ha osservato, in particolare, che il numero poco
elevato di ricollocazioni effettuate a tutt’oggi in applicazione della decisione
impugnata può spiegarsi con un insieme di elementi che il Consiglio non poteva
prevedere al momento dell’adozione di quest’ultima, tra cui, segnatamente, la
mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri.
Infine, la Corte ha rilevato che il Consiglio non è incorso in errore mani-
festo di valutazione nel considerare che l’obiettivo perseguito dalla decisione
impugnata non poteva essere realizzato da misure meno restrittive. Infatti, la
Corte ha dichiarato che il Consiglio non ha ecceduto il suo ampio potere discre-
zionale nel ritenere che il meccanismo previsto dalla decisione 2015/1523, che
era già inteso a ricollocare, su base volontaria, 40mila persone, non sarebbe
stato sufficiente ad affrontare il flusso senza precedenti di migranti che ha
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