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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    Altro profilo procedurale importante è quello relativo alla circostanza che
               la Corte ha dichiarato che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione
               impugnata all’unanimità anche se, in vista dell’adozione delle suddette modifi-
               che, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la
               Corte  ha  rilevato  che  la  proposta  modificata  è  stata  approvata  dalla
               Commissione tramite due dei suoi membri che erano autorizzati dal collegio a
               tal fine.
                    La Corte ha considerato che, d’altronde, il meccanismo di ricollocazione
               previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente
               inadatta  a  contribuire  al  raggiungimento  del  suo  obiettivo,  ossia  aiutare  la
               Grecia e l’Italia ad affrontare le conseguenze della crisi migratoria del 2015.
                    A  tal  riguardo,  la  Corte  ha  ritenuto  che  la  validità  della  decisione  non
               potesse  essere  rimessa  in  discussione  sulla  base  di  valutazioni  retrospettive
               riguardanti il suo grado di efficacia. Infatti, quando il legislatore dell’Unione
               deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua valutazione può
               essere rimessa in discussione solo qualora appaia manifestamente erronea alla
               luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell’adozione di tale nor-
               mativa. Orbene, così non avviene nel caso di specie, poiché il Consiglio ha pro-
               ceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici disponibili all’epoca,
               ad un’analisi obiettiva degli effetti della misura con riferimento alla situazione di
               emergenza in questione.
                    In tale contesto, la Corte ha osservato, in particolare, che il numero poco
               elevato di ricollocazioni effettuate a tutt’oggi in applicazione della decisione
               impugnata può spiegarsi con un insieme di elementi che il Consiglio non poteva
               prevedere al momento dell’adozione di quest’ultima, tra cui, segnatamente, la
               mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri.
                    Infine, la Corte ha rilevato che il Consiglio non è incorso in errore mani-
               festo di valutazione nel considerare che l’obiettivo perseguito dalla decisione
               impugnata non poteva essere realizzato da misure meno restrittive. Infatti, la
               Corte ha dichiarato che il Consiglio non ha ecceduto il suo ampio potere discre-
               zionale nel ritenere che il meccanismo previsto dalla decisione 2015/1523, che
               era già inteso a ricollocare, su base volontaria, 40mila persone, non sarebbe
               stato  sufficiente  ad  affrontare  il  flusso  senza  precedenti  di  migranti  che  ha

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