Page 178 - Rassegna 2017-3
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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    La  Slovacchia  e  l’Ungheria,  che,  al  pari  della  Repubblica  ceca  e  della
               Romania, hanno votato in seno al Consiglio contro l’adozione di tale decisione,
               chiedono alla Corte di giustizia di annullarla deducendo, da un lato, motivi intesi
               a dimostrare che la sua adozione è viziata da errori di ordine procedurale o lega-
               ti alla scelta di una base giuridica inappropriata e, dall’altro, che essa non è ido-
               nea a rispondere alla crisi migratoria né necessaria a tal fine.
                    Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Polonia è intervenuta a
               sostegno  della  Slovacchia  e  dell’Ungheria,  mentre  il  Belgio,  la  Germania,  la
               Grecia, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, la Svezia e la Commissione sono
               intervenuti a sostegno del Consiglio.
                    Appare  molto  significativa  questa  ripartizione  per  area  geografica  nella
               scelta di intervenire a sostegno delle ricorrenti ovvero del Consiglio ed è anche
               indicativa,  probabilmente,  della  diversa  concezione  della  “solidarietà”
               nell’Unione  europea,  concetto  sul  quale  si  era  ampiamente  soffermato
               l’Avvocato generale nelle richiamate conclusioni delle quali si è dato conto al
               paragrafo precedente. Con la sua sentenza, la Corte ha, dunque, respinto inte-
               gralmente i ricorsi proposti dalla Slovacchia e dall’Ungheria.
                    In primo luogo, la Corte ha confutato l’argomento secondo il quale la pro-
               cedura legislativa avrebbe dovuto essere applicata, poiché l’articolo 78, paragra-
               fo 3, TFUE prevede la consultazione del Parlamento europeo qualora sia adot-
               tata una misura fondata su tale disposizione.
                    A tal riguardo, la Corte, sgombrando il campo da qualunque dubbio, ha
               rilevato che la procedura legislativa può essere applicata soltanto se una dispo-
               sizione dei Trattati fa ad essa espresso riferimento. Orbene, l’articolo 78, para-
               grafo 3, TFUE non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legisla-
               tiva, cosicché la decisione impugnata ha potuto essere stata adottata nel quadro
               di una procedura non legislativa e costituisce, pertanto, un atto non legislativo.
                    Nel medesimo contesto, la Corte ha dichiarato che l’articolo 78, paragrafo
               3, TFUE consente alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure tem-
               poranee necessarie a rispondere in modo effettivo e rapido ad una situazione di
               emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di migranti.
                    Dette misure possono derogare anche a atti legislativi a condizione, in par-
               ticolare, che siano circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia

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