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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
La Slovacchia e l’Ungheria, che, al pari della Repubblica ceca e della
Romania, hanno votato in seno al Consiglio contro l’adozione di tale decisione,
chiedono alla Corte di giustizia di annullarla deducendo, da un lato, motivi intesi
a dimostrare che la sua adozione è viziata da errori di ordine procedurale o lega-
ti alla scelta di una base giuridica inappropriata e, dall’altro, che essa non è ido-
nea a rispondere alla crisi migratoria né necessaria a tal fine.
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Polonia è intervenuta a
sostegno della Slovacchia e dell’Ungheria, mentre il Belgio, la Germania, la
Grecia, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, la Svezia e la Commissione sono
intervenuti a sostegno del Consiglio.
Appare molto significativa questa ripartizione per area geografica nella
scelta di intervenire a sostegno delle ricorrenti ovvero del Consiglio ed è anche
indicativa, probabilmente, della diversa concezione della “solidarietà”
nell’Unione europea, concetto sul quale si era ampiamente soffermato
l’Avvocato generale nelle richiamate conclusioni delle quali si è dato conto al
paragrafo precedente. Con la sua sentenza, la Corte ha, dunque, respinto inte-
gralmente i ricorsi proposti dalla Slovacchia e dall’Ungheria.
In primo luogo, la Corte ha confutato l’argomento secondo il quale la pro-
cedura legislativa avrebbe dovuto essere applicata, poiché l’articolo 78, paragra-
fo 3, TFUE prevede la consultazione del Parlamento europeo qualora sia adot-
tata una misura fondata su tale disposizione.
A tal riguardo, la Corte, sgombrando il campo da qualunque dubbio, ha
rilevato che la procedura legislativa può essere applicata soltanto se una dispo-
sizione dei Trattati fa ad essa espresso riferimento. Orbene, l’articolo 78, para-
grafo 3, TFUE non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legisla-
tiva, cosicché la decisione impugnata ha potuto essere stata adottata nel quadro
di una procedura non legislativa e costituisce, pertanto, un atto non legislativo.
Nel medesimo contesto, la Corte ha dichiarato che l’articolo 78, paragrafo
3, TFUE consente alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure tem-
poranee necessarie a rispondere in modo effettivo e rapido ad una situazione di
emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di migranti.
Dette misure possono derogare anche a atti legislativi a condizione, in par-
ticolare, che siano circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia
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