Page 182 - Rassegna 2017-3
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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
L’art. 80 del TFUE stabilisce, infatti, come si è già detto, che ogniqualvolta
necessario gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo contengono
misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio di solidarietà.
Di qui l’ammissibilità, tra le varie misure possibili, di atti temporaneamen-
te derogatori di norme di diritto derivato, come quelle aventi ad oggetto i criteri
di distribuzione delle competenze nel Regolamento Dublino: in questi termini
la decisione del Consiglio impugnata si è collocata pienamente nell’alveo della
previsione dell’art. 80, TFUE.
L’art. 80 precisa, peraltro, che il principio di solidarietà opera “anche sul
piano finanziario”, dunque non solo attraverso misure finanziarie.
La ripartizione di responsabilità può e deve tradursi, pertanto, anche in
misure diverse dai meri aiuti economici (che nella situazione in esame erano
manifestamente insufficienti), e investire altri ambiti operativi, come quello
dell’assunzione diretta della competenza nell’accoglienza dei richiedenti asilo.
Questi profili, che sono stati oggetto di discussione all’udienza pubblica
del 10 maggio 2017, hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte di
Giustizia, che ha affermato la connessione tra le misure di cui all’art. 78, par. 3
e il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati
membri (punto 291), e la possibilità che, ove ciò sia necessario per fronteggiare
adeguatamente la situazione di emergenza, dette misure possano tradursi anche
in una deroga temporanea di norme di diritto derivato (punto 78).
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